Legislatura: 17Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Primo firmatario: AIRAUDO GIORGIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/08/2015 NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/08/2015 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 04/08/2015
PARERE GOVERNO IL 04/08/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2015
CONCLUSO IL 04/08/2015
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento reca disposizioni in merito al funzionamento dei servizi per l'impiego ed alle funzioni amministrative connesse alle politiche attive per il lavoro, prevedendo, al fine di garantire livelli essenziali di prestazioni in questo ambito, da una parte la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza unificata, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, volto all'elaborazione di un piano di rafforzamento dei servizi stessi, attraverso l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, e dall'altra la possibilità, per le province e città metropolitane, di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato;
per perfezionare i suddetti accordi è stato anche stabilito che il Ministero partecipi agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e il 2016, nei limiti di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sul Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, in deroga alla previsione, contestualmente abrogata, di cui alla legge di stabilità per il 2015 che autorizzava un'anticipazione di risorse alle regioni per il temporaneo funzionamento dei servizi per l'impiego. Si tratta comunque di uno stanziamento assolutamente insufficiente a garantire l'operatività dei Centri per l'impiego e la proroga di tutte le posizioni lavorative precarie in imminente scadenza;
lo schema di decreto legislativo (AG 177) predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 183 del 2014 (cosiddetta Jobs act), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, ridisegna la disciplina della suddetta materia, procedendo, tra l'altro, all'individuazione dei soggetti che costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro, affidandone il coordinamento alla nuova Agenzia nazionale alla quale sono devolute anche le funzioni fino ad oggi espletate dalle province;
il comma 6-bis del medesimo articolo 15 del provvedimento consente, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, alle province e città metropolitane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui le province possono prorogare, esclusivamente per necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015 nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, del patto di stabilità interno e delle norme in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, seppur con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, alle medesime finalità e condizioni previsti per l'esercizio dei predetti servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi;
in tale contesto di riordino istituzionale sarebbe invece necessario garantire i servizi per l'impiego e le politiche attive dando continuità ai contratti in essere senza disperdere le professionalità acquisite dagli operatori. Di contro, nel provvedimento non è prevista alcuna norma di salvaguardia per tutto quel personale dei centri per l'impiego e degli enti-strumentali già assunto a tempo determinato, circa 5000 lavoratori, che spesso vantano una lunga carriera ed ampie competenze professionali acquisite in corso di carriera lavorativa,
impegna il Governo:
a garantire, per tutta la fase di transizione verso un diverso assetto delle competenze, anche avviando un tavolo di confronto tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le organizzazioni sindacali di categoria che permetta di individuare tempistiche e criteri certi e oggettivi in merito alla distribuzione delle suddette risorse, la continuità di funzionamento dei Centri per l'impiego, quale infrastruttura pubblica indispensabile per lo sviluppo delle politiche attive, individuando le modalità più opportune affinché tutto il personale in essi impiegato possa continuare ad operare senza soluzioni di continuità, ed assicurandone un miglior rapporto funzionale con le Regioni medesime;
a porre in essere appositi interventi normativi al fine di consentire che, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni o gli altri enti che subentrano alle suddette funzioni possano prorogare, ai sensi dell'articolo 1 comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche grazie ad un più rapido finanziamento, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati da province e città metropolitane.
9/3262/7. Airaudo, Franco Bordo, Nicchi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto di lavoro
ufficio del lavoro
lavoro temporaneo