ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03262/036

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/08/2015
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/08/2015


Stato iter:
04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2015
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 04/08/2015

PARERE GOVERNO IL 04/08/2015

RESPINTO IL 04/08/2015

CONCLUSO IL 04/08/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03262/036
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis del provvedimento, introdotto in corso di esame al Senato, stabilisce per la copertura delle vacanze presenti nell'organico dei dirigenti venutesi a determinare a seguito della sentenza della Corte costituzionale del marzo scorso che ha dichiarato illegittimi gli incarichi dirigenziali attribuiti a 800 funzionari dell'Agenzia delle entrate senza concorso, che le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse ed a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, previa definizione a mezzo di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dei requisiti di accesso e le relative modalità selettive;
    lo stesso articolo al comma 2 prevede che in relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale ed i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. È inoltre stabilito che a fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    un articolo apparso sul quotidiano Corriere della sera del 20 luglio 2015 ha riportato la notizia che il suddetto verdetto della Corte costituzionale avrebbe comportato, relativamente al solo trimestre aprile-giugno, un danno erariale pari ad un miliardo e mezzo di euro, una voragine nei conti pubblici destinata a salire qualora tardasse ulteriormente ad intervenire una soluzione che sani la situazione;
    la paralisi in cui è scivolata l'amministrazione finanziaria ha infatti comportato sul versante del recupero il mancato completamento di quel 30 per cento di accertamenti sintetici a carico di imprese e professionisti che ogni anno nello stesso periodo riuscivano a far recuperare all'Agenzia delle entrate una cifra quasi doppia, facendo in tal modo presumere che dei 10 miliardi di euro che ogni anno derivano all'Erario dalla sola attività di accertamento, sul totale dei 14 miliardi di euro che derivano dal recupero dell'evasione fiscale, se ne genereranno appena la metà;
    non va meglio sul versante dei rimborsi IVA che a causa dell'assenza di dirigenti che firmano i relativi atti, ha visto riesplodere il contenzioso tributario da parte della gran parte delle 50.000 imprese italiane che ogni anno vantano un credito nei confronti del fisco pari a circa 9 miliardi di euro. Tale ultima condizione rischia anche di paralizzare l'economia visto che i rimborsi IVA rappresentano un polmone finanziario essenziale alla sopravvivenza di molte di esse;
    com'era facilmente immaginabile l'effetto domino generatosi all'indomani della suddetta sentenza della Consulta ha comportato a carico delle commissioni tributarie provinciali un contenzioso tributario ingestibile e costituito unicamente da richieste di accesso agli atti presentate dai contribuenti, e finalizzate all'annullamento, previa verifica delle firme apposte sugli atti, di quelli sottoscritti dai dirigenti decaduti in virtù del pronunciamento;
    il Governo avrebbe affidato la risoluzione di parte del problema a quanto disposto dal sopracitato articolo 4-bis del provvedimento, meccanismo che però se da una parte sana la vicenda legata al difetto di attribuzioni delle funzioni ai funzionari «di fatto», dall'altra lascia comunque in sospeso la querelle sulla legittimità degli atti di accertamento firmati dai dirigenti illegittimi e sulla quale è attesa una decisione della Corte di cassazione;
    qualora le stime sul mancato gettito erariale a seguito del pronunciamento della Corte costituzionale del marzo scorso e riportate in questi giorni sulla stampa, pari a circa 1,5 miliardi di euro per il solo trimestre aprile-giugno, corrispondessero al vero, sarebbe ineludibile e necessario arginare i nefasti effetti che si abbatteranno sui conti pubblici e destinati a prodursi anche con riferimento all'anno 2016;
    sarebbe pertanto necessario, anche in relazione alla straordinaria ed imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui all'articolo 4-bis, comma 2, assicurare la continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazione delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali,

impegna il Governo:

   nelle more del perfezionamento delle procedure concorsuali bandite ai sensi dell'articolo 4-bis del provvedimento, ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa riconoscendo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:
    a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;
    b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione.
9/3262/36Paglia, Airaudo, Placido.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esperienza professionale

funzionario

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