Legislatura: 17Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Primo firmatario: ALLASIA STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/08/2015 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 04/08/2015
PARERE GOVERNO IL 04/08/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2015
CONCLUSO IL 04/08/2015
La Camera,
premesso che:
in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il Testo unico Ambientale (TUA) all'articolo 195, comma 2, lettera e); la competenza della definizione dei criteri qualitativi e quantificativi per stabilire a quali rifiuti estendere la assimilazione ai RSU spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma quest'ultimo non ha mai provveduto alla definizione ai suddetti criteri;
con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stato modificato il comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo che ogni comune, con proprio regolamento, «individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione»;
la norma attribuisce ai comuni un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei rifiuti ai quali si applica l'assimilazione, determinando una situazione di incertezza normativa in caso di ritardo, o mancanza, da parte dell'amministrazione nella determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani;
considerando quindi che attraverso l'assimilazione il gestore RSU può raccogliere anche i rifiuti speciali, sarebbe opportuno modificare la normativa contenuta nella legge di stabilità 2014 al fine di eliminare la disposizione che attribuisce ampia discrezionalità ai comuni nell'individuazione dei rifiuti cui si applica il divieto di assimilazione, rinviando invece ad un regolamento interministeriale per la determinazione dei criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;
sarebbe altresì opportuno prevedere che nessun versamento sia dovuto a titolo di Tari, qualora il produttore del rifiuto, qualunque ne sia la tipologia, provveda al trattamento in maniera autonoma, ovviamente nel rispetto della normativa vigente;
non sarebbe infatti giustificabile in tali casi neanche una riduzione del tributo, in quanto la Tari è destinata a finanziare integralmente i costi di un esercizio, ossia la raccolta e lo smaltimento, reso a favore del produttore dei rifiuti;
ne consegue che in caso di mancata fruizione del servizio nulla deve essere corrisposto,
impegna il Governo:
a prevedere gli opportuni provvedimenti di natura interministeriale al fine di prevedere che nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tenga conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
ad assicurare che, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, non sia dovuto alcun tributo per i rifiuti che il produttore dimostri di aver gestito autonomamente.
9/3262/21. Allasia, Guidesi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rifiuti
eliminazione dei rifiuti
revisione della legge