ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03262/164

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: PISO VINCENZO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 04/08/2015


Stato iter:
04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2015
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 04/08/2015

PARERE GOVERNO IL 04/08/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2015

CONCLUSO IL 04/08/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03262/164
presentato da
PISO Vincenzo
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11, commi 16-bis del testo in esame recupera l'articolo 1 del decreto-legge n. 92, con il quale si è ampliato il concetto di «produttore di rifiuti» di cui all'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambiente) ricomprendendovi anche «il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione»;
    la formulazione della norma potrebbe indurre gli interpreti a identificare due figure di produttore iniziale di rifiuti: da un lato, il produttore materiale (l'appaltatore); dall'altro, il produttore al quale sia giuridicamente imputabile l'attività (la stazione appaltante), prevedendo una sorta di responsabilità solidale, anche nel caso in cui la stazione appaltante sia stata garantita per contratto del corretto smaltimento dei rifiuti da parte dell'appaltatore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare disposizioni interpretative dell'articolo 11, comma 16-bis del testo in esame, nelle quali si chiarisca, con riferimento al concetto di produttore di rifiuti di cui all'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal provvedimento in esame, che l'imputazione di responsabilità vada in primis riferita al produttore materiale dei rifiuti e solo nel caso in cui l'Autorità procedente lo ritenga opportuno, al soggetto al quale sia giuridicamente imputabile l'attività.
9/3262/164Piso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

accusa