Legislatura: 17Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Primo firmatario: PISO VINCENZO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/08/2015 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 04/08/2015
PARERE GOVERNO IL 04/08/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2015
CONCLUSO IL 04/08/2015
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, commi 16-bis del testo in esame recupera l'articolo 1 del decreto-legge n. 92, con il quale si è ampliato il concetto di «produttore di rifiuti» di cui all'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambiente) ricomprendendovi anche «il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione»;
la formulazione della norma potrebbe indurre gli interpreti a identificare due figure di produttore iniziale di rifiuti: da un lato, il produttore materiale (l'appaltatore); dall'altro, il produttore al quale sia giuridicamente imputabile l'attività (la stazione appaltante), prevedendo una sorta di responsabilità solidale, anche nel caso in cui la stazione appaltante sia stata garantita per contratto del corretto smaltimento dei rifiuti da parte dell'appaltatore,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di emanare disposizioni interpretative dell'articolo 11, comma 16-bis del testo in esame, nelle quali si chiarisca, con riferimento al concetto di produttore di rifiuti di cui all'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal provvedimento in esame, che l'imputazione di responsabilità vada in primis riferita al produttore materiale dei rifiuti e solo nel caso in cui l'Autorità procedente lo ritenga opportuno, al soggetto al quale sia giuridicamente imputabile l'attività.
9/3262/164. Piso.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rifiuti
accusa