ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03262/154

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: NICOLETTI MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIELLO FERDINANDO PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2015
CENTEMERO ELENA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/08/2015


Stato iter:
04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2015
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 04/08/2015

PARERE GOVERNO IL 04/08/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2015

CONCLUSO IL 04/08/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03262/154
presentato da
NICOLETTI Michele
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   La Camera,
   premesso che:
    il corretto ed efficace andamento dell'azione amministrativa è per gran parte correlato alla presenza, in numero congruo, di dirigenti capaci di assolvere tempestivamente ed efficacemente al ruolo strategico che il moderno assetto della pubblica amministrazione impone loro;
    le agenzie fiscali – per ovviare alla sempre maggiore carenza di personale dirigenziale determinata dal progressivo collocamento a riposo dello stesso anche in considerazione dei vincoli assunzionali fissati da disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, carenza aggravata dalla situazione di stallo nella quale le procedure concorsuali nel frattempo bandite sono state impantanate dalla proposizione di ricorsi giudiziari – hanno provveduto, nel corso degli anni, ad espletare procedure selettive interne (cosiddetti interpelli) consentite dai rispettivi regolamenti di amministrazione, per l'affidamento di incarichi dirigenziali provvisori, anche per posizioni di particolare rilievo, a funzionari dell'area apicale in possesso di determinati requisiti, così giungendo nel tempo, per evidenti ragioni anagrafiche, a vedere ricoperte per la gran parte le proprie posizioni dirigenziali da tali funzionari incaricati;
    il presupposto normativo che ha consentito alle agenzie fiscali la richiamata gestione autonoma nel conferimento di incarichi dirigenziali si rinviene nell'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, ai sensi del quale ogni agenzia fiscale determina con il proprio regolamento di amministrazione le regole per l'accesso alla dirigenza. A titolo esemplificativo, nel Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate l'articolo 24 prevede che «...l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti...»;
    con la sentenza n. 37 del 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme (articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012; articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 150 del 2013; articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 192 del 2014) che, salvi gli incarichi già affidati, consentivano alle Agenzie fiscali l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari dipendenti presso le stesse, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali. In sostanza, la Corte ha censurato il ricorso reiterato ad una procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali la quale, invece di rappresentare uno strumento emergenziale ed eccezionale, aveva ormai assunto il carattere della ordinarietà;
    all'esito di detta pronuncia della Consulta, le agenzie fiscali hanno provveduto a dichiarare l'immediato venir meno dei rapporti di lavoro dirigenziale instaurati con la procedura dell'interpello con funzionari dell'area apicale: la questione riguarda circa 800 dirigenti incaricati all'Agenzia delle entrate e circa 400 dirigenti incaricati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    sul fronte dell'impatto pubblico, tale «cessazione» anticipata ed immediata di incarico dirigenziale ha generato numerosi e rilevanti problemi al corretto funzionamento delle agenzie fiscali, incidendo sull'interesse erariale al regolare procedere della macchina fiscale, anche sotto il profilo della impugnabilità degli atti emessi da tali incaricati in costanza di posizione dirigenziale;
    tale immediata estinzione degli incarichi dirigenziali è stata realizzata pur in pendenza, innanzi al Consiglio di Stato, del giudizio che ha generato quello di legittimità costituzionale ed ha comportato anche l'immediato riadeguamento retributivo delle posizioni lavorative; in sostanza, dall'oggi al domani, circa 1200 dirigenti incaricati delle agenzie fiscali (alcuni dei quali anche con 15 anni di anzianità come «precari della dirigenza») sono stati «retrocessi» alla posizione di funzionario, con una contrazione, in alcuni casi, anche del 60/70 per cento del complessivo trattamento economico;
    il Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015 ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di riordino delle agenzie fiscali nel quale, per i profili qui di interesse, si autorizzano le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali non ancora concluse e ad indire un concorso pubblico per soli esami da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    al riguardo, in sede di conversione (AS 1977) del decreto-legge sugli enti territoriali (decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) si è previsto l'inserimento dell'articolo 4/bis in forza del quale, fino all'espletamento delle sopra citate procedure concorsuali, i dirigenti delle agenzie fiscali possono conferire a funzionari della terza area, previa procedura selettiva, deleghe di funzioni per l'esercizio delle quali ai delegati sono attribuite temporaneamente nuove posizioni organizzative finanziate con risorse derivanti da risparmi di spesa;
    in proposito, oltre alla difficoltà connessa al periodo transitorio da gestire sino all'espletamento della prevista procedura concorsuale, permane comunque la problematica della posizione giuridica degli «ex incaricati» e dei diritti, acquisiti dai medesimi, azionabili in varie sedi anche giudiziarie. Ciò potrebbe sottoporre la pubblica amministrazione ad una gravosa ed onerosa attività contenziosa, con preoccupanti risvolti anche sotto il profilo di quanto stabilito dall'ordinamento sovranazionale. Come noto, infatti, la direttiva comunitaria 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha inteso creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; lo Stato italiano ha dato attuazione alla citata direttiva con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, stabilendo che è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Ciò posto, è stato previsto, comunque, che qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Sul fronte giurisprudenziale, tale principio è stato ribadito, tra l'altro, nella nota recente «sentenza Mascolo», relativa ad un caso di stabilizzazione dei precari della scuola (si fa rilevare che il comparto scuola e i dirigenti sono due ambiti che il predetto decreto legislativo attuativo, all'articolo 10, aveva inteso escludere dalla stabilizzazione in ruolo, decorso il periodo di 36 mesi sopra richiamato). Inoltre, l'Italia, proprio in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è stata già destinataria di alcune procedure di infrazione (n. 2010/2045, n. 2010/2124) ad opera della Commissione Europea;
    l'incarico conferito a funzionari comportava un trattamento equiparabile a quello dei dirigenti di ruolo, ad eccezione del mancato riconoscimento, ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, per la parte eccedente gli emolumenti previsti per la qualifica di funzionario. Ciò potrebbe configurare, tra l'altro, un ingiustificato arricchimento per l'amministrazione finanziaria, anch'esso suscettibile di interesse giurisdizionale;
    i dirigenti incaricati di cui trattasi sono stati individuati tra funzionari: a) di ruolo; b) già vincitori di pubblico concorso per l'accesso nella pubblica amministrazione; c) in possesso del diploma di laurea magistrale e, spesso, di rilevanti requisiti di comprovata professionalità (abilitazioni professionali postuniversitarie, attività di docenza in scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o in altre scuole superiori della pubblica amministrazione, pubblicazioni scientifiche nelle materie di competenza delle agenzie fiscali); d) individuati all'esito di una procedura selettiva nella quale sono stati comparati i curricula dei candidati, anche procedendo a colloqui valutativi. La maggior parte degli incarichi hanno di fatto superato il limite dei 36 mesi, in contraddizione con le direttive poste dagli organi sovranazionali che hanno dichiarato la normativa italiana non conforme all'Accordo Quadro Comunitario sui rapporti di lavoro a tempo determinato. Inoltre, nel corso degli anni di svolgimento dell'incarico dirigenziale, gli incaricati sono stati sottoposti, con valutazione sempre positiva, a valutazioni annuali della performance lavorativa;
    si pone come irrinunciabile, in particolare in questo momento di crisi economica e finanziaria in cui versa il Paese, puntare ad un immediato recupero dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ad una piena e regolare operatività soprattutto della macchina fiscale anche sotto il profilo della lotta all'evasione e all'elusione;
    una regolarizzazione della posizione giuridica degli «ex incaricati» a suo tempo formalmente selezionati dalle agenzie fiscali, oltre ad evitare inaccettabili sperequazioni di trattamento rispetto alle numerose stabilizzazioni già poste in essere nei confronti di altre categorie di lavoratori a tempo determinato, si porrebbe in coerenza con i dettami costituzionali ed in particolare con l'articolo 97 della Costituzione, che prevede l'accesso per concorso agli impieghi pubblici. Si rammenta, inoltre, che il suddetto articolo fa altresì salvi i diversi casi stabiliti dalla legge; e, in tal senso, il nostro ordinamento ha già più volte operato l'attribuzione normativa della qualifica dirigenziale a coloro che avevano svolto per un certo periodo le relative funzioni (cfr., a mero titolo esemplificativo, l'articolo 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154, in tema di regolamentazione dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria). Alla luce di ciò, un riconoscimento normativo del ruolo dirigenziale ai funzionari delle agenzie fiscali, oltre a corrispondere ai principi costituzionali anche in quanto effettuato in considerazione della peculiare situazione, risponderebbe altresì a logiche di giustizia sostanziale;
    tale regolarizzazione risulterebbe in linea con i principi e con gli obblighi imposti dall'ordinamento sovranazionale;
    il riconoscimento in questione consentirebbe il conseguimento immediato dei seguenti obiettivi: a) salvaguardare l'interesse urgente dell'amministrazione finanziaria al corretto funzionamento dell'azione amministrativa, continuando ad avvalersi di una classe dirigente competente, esperta e immediatamente operativa, anche in relazione ai prossimi sfidanti impegni di carattere straordinario assunti in ambito europeo; b) salvaguardare l'interesse dell'amministrazione finanziaria a dotarsi, attraverso il riconoscimento dei diritti acquisiti dagli ex incaricati di funzioni dirigenziali, di un numero di dirigenti che risulti congruo anche in relazione alla procedura concorsuale da espletarsi entro il 31 dicembre 2016; c) salvaguardare l'interesse dell'amministrazione finanziaria ad ottenere un effetto deflattivo del prevedibile e consistente contenzioso che verrà ad istaurarsi in sede sia nazionale sia comunitaria e che si presenta di probabile esito sfavorevole per l'amministrazione e di onerosa gestione; d) salvaguardare l'interesse dello Stato a veder mantenuti, oltre agli impegni assunti con riferimento alle attività straordinarie di modernizzazione ed efficientamento del Paese, anche quelli relativi alle previsioni di gettito, attualmente di dubbia conseguibilità per la situazione di grave incertezza in cui versano gli uffici delle agenzie fiscali;
    il riconoscimento del ruolo dirigenziale non comporterebbe oneri aggiuntivi per l'erario, in considerazione del fatto che la stabilizzazione di cui trattasi ed il successivo concorso espletato per i posti residuali manterrebbero il rispetto del principio di copertura dell'effettiva vacanza nell'organico dei dirigenti, nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali. Anzi, tale sistema eviterebbe che la copertura di tutte le posizioni dirigenziali vacanti effettuata attraverso l'espletando concorso venga rischiosamente a sovrapporsi con quelle posizioni che dovessero successivamente essere imposte da provvedimenti giurisdizionali emanati in accoglimento delle istanze degli ex incaricati;
    la preventiva stabilizzazione consentirebbe, invero, risparmi di spesa anche correlati ai costi derivanti dalla gestione di un prevedibile contenzioso di ingente dimensione e dall'esito incerto, nonché ai consistenti esborsi di natura risarcitoria che verrebbero imposti in sede giurisdizionale;
    la regolarizzazione di cui trattasi risulterebbe non solo rigorosamente coerente con l'ordinamento nazionale e sovranazionale, ma anche corrispondente ad evidenti criteri di giustizia sociale unanimemente condivisibili, soprattutto ove, lunghi dall'assumere i discutibili contorni di una generalizzata ed indiscriminata sanatoria, fosse, per un verso, correlata alla assoluta peculiarità della problematica e, sotto altro profilo, limitata a casi particolari in quanto condizionata al possesso di alcuni pregnanti ed oggettivi requisiti da parte degli ex incaricati. Risulterebbe utile, in proposito, attribuire rilevanza a:
   l'aver avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso (in correlazione al parametro costituzionale di accesso alla pubblica amministrazione attraverso concorso);
   l'inquadramento nella terza area funzionale delle agenzie fiscali;
   il possesso di diploma di laurea magistrale (o equipollente) in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza;
   l'aver superato una procedura selettiva indetta dalle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale (in ulteriore correlazione al parametro costituzionale di accesso ai pubblici incarichi attraverso concorso);
   l'aver svolto nelle agenzie fiscali funzioni dirigenziali per un periodo superiore ai 36 mesi (in correlazione al termine massimo previsto dalla disciplina in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato);
   l'aver riportato, nel corso dell'incarico dirigenziale, valutazioni annuali tutte positive.

    Per più incisive graduazioni della procedura di stabilizzazione potrebbe tenersi altresì conto di ulteriori requisiti di specchiata professionalità, quali:
   l'essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza (quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto);
   l'aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza;
   l'aver svolto, nell'ambito delle stesse materie, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi e regolamentari per risolvere, in termini coerenti con i principi sovranazionali fissati per evitare gli abusi in materia di successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, la problematica del personale incaricato per anni di funzioni dirigenziali nelle agenzie fiscali, in particolare con riferimento a quei funzionari che siano in possesso di determinati requisiti giuridicamente rilevanti.
9/3262/154Nicoletti, Aiello, Centemero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

accesso all'occupazione

autonomia amministrativa