ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03262/152

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: GUERRA MAURO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2015


Stato iter:
04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2015
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 04/08/2015

PARERE GOVERNO IL 04/08/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2015

CONCLUSO IL 04/08/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03262/152
presentato da
GUERRA Mauro
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   La Camera,
   premesso che:
    la legge 7 aprile 2014, n. 6, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, ridisegna in modo organico gli enti di area vasta come istituzioni di secondo livello strettamente legate ai comuni del territorio;
   articolo 1, commi da 418 a 420 della legge di stabilità 2015 di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce l'importo e le modalità del concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica; in particolare, il comma 418 stabilisce una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
    l'articolo 1-ter del provvedimento in esame inserito in sede di esame parlamentare al Senato, introduce una norma avente carattere di eccezionalità, che consente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di procedere alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione per il solo anno 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità e ai nuovi principi dell'armonizzazione contabile che prevedono un bilancio triennale 2015-2017 con carattere autorizzatorio;
    la norma prevede, inoltre, che per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, una quota dell'avanza di amministrazione (l'avanzo destinato);
    le citate modifiche apportate al decreto-legge in esame, pur consentendo in via straordinaria, l'approvazione dei bilanci annuali per il solo anno 2015, non risolvono del tutto i problemi connessi all'approvazione dei bilanci 2015 delle province e delle città metropolitane in quanto non intervengono a rendere sostenibile il contributo finanziario loro richiesto dalla citata legge di stabilità 2015 per gli anni 2016 e 2017,

impegna il Governo:

   a prevedere nell'ambito della prossima manovra di bilancio norme prescrittive e non derogabili per la centralizzazione degli acquisti degli enti locali attraverso i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per le tipologie di loro competenza, ovvero attraverso le stazioni uniche appaltanti e le centrali uniche di committenza costituite in convenzione tra i comuni, le province e le città metropolitane per gli appalti che non rientrano nelle tipologie di acquisti che saranno gestiti dai soggetti aggregatori;
   a prevedere che i maggiori risparmi derivanti dalla centralizzazione degli acquisti negli enti locali, siano interamente destinati alla sostenibilità del contributo finanziario richiesto alle province e alle città metropolitane, negli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9/3262/152Guerra.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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