Legislatura: 17Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Primo firmatario: PARIS VALENTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/08/2015 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 04/08/2015
PARERE GOVERNO IL 04/08/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2015
CONCLUSO IL 04/08/2015
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 14, comma 31-ter, stabilisce i termini per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i quali sono stati più volte prorogati;
la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», ridisegna in modo organico gli enti di area vasta come istituzioni di secondo livello strettamente legate ai comuni del territorio, intervenendo anche sullo svolgimento delle funzioni in forma associata da parte delle unioni di comuni;
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
il provvedimento in esame è stato modificato durante l'esame al Senato, tuttavia le modifiche apportate, pur consentendo di risolvere alcuni dei problemi più urgenti degli enti locali, non affrontano in modo strutturale il problema della revisione della disciplina dello svolgimento associato delle funzioni comunali,
impegna il Governo:
a prevedere la centralizzazione di alcuni funzioni in ambito provinciale e metropolitano, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e quanto stabilito dalle intese tra i comuni e gli enti di area vasta e dagli statuti provinciali e metropolitani;
incentivare la collaborazione intercomunale in forme più semplici (come le convenzioni) e per zone omogenee, in attuazione del principio di sussidiarietà, ripristinando il principio che la costituzione di un nuovo ente, l'Unione di Comuni, è un passaggio propedeutico alla fusione dei comuni, come strada maestra per semplificare, e non per complicare, l'articolazione degli enti nel territorio.
9/3262/151. Paris, Minnucci.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto di prestazione di servizi
comune