ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03262/142

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2015


Stato iter:
04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2015
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 04/08/2015

PARERE GOVERNO IL 04/08/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2015

CONCLUSO IL 04/08/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03262/142
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento all'esame attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL): tuttavia, ancora una volta, nulla è previsto in caso di estinzione dei mutui;
    gli enti locali che attivano questa procedura rispetto a mutui assunti presso la Cassa depositi e prestiti devono corrispondere oltre al capitale residuo anche un indennizzo calcolato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003;
    l'entità dei suddetti indennizzi supera spesso, per i mutui a tasso fisso, il 20 per cento del capitale da rimborsare, configurandosi come una sorta di «penalità» per gli enti locali;
    il rimborso anticipato del mutuo consente all'ente di ridurre l'indebitamento pubblico e di spendere l'avanzo di amministrazione altrimenti non utilizzabile visti i limiti imposti dal patto di stabilità;
    Cassa depositi e prestiti spa ha sempre sostenuto che l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla medesima in favore degli enti locali, e regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare i costi connessi al disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista necessaria ai fini della concessione del finanziamento ed i tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato;
    pertanto a fronte di una riduzione dell'indennizzo per estinzione anticipata da parte degli enti locali – associata a una elevata richiesta di rimborso di prestiti – potrebbero verificarsi significative conseguenze per la società in termini di redditività ed equilibrio economico-patrimoniale;
    Cassa depositi e prestiti ha inoltre precisato che, per quanto concerne i prestiti che presentano quale modalità di calcolo dell'indennizzo quello previsto dal decreto Ministero dell'economia e finanze 20 giugno 2003, una eventuale revisione dello stesso – che comporti la corresponsione di indennizzi inferiori a quelli attualmente previsti – determinerebbe la necessità di reintegrare la società per i minori introiti che si verrebbero a creare in conseguenza della revisione stessa;
    anche in considerazione del fatto che si sono avvicendati i vertici di Cassa Depositi e Prestiti potrebbe essere utile riconsiderare la questione poiché, in un contesto di grande criticità della finanza locale, sarebbe importante consentire agli enti territoriali di estinguere i mutui e destinare maggiori risorse agli investimenti e alla crescita,

impegna il Governo

ad operare una puntuale ricognizione dei dati a disposizione per verificare la possibilità di cambiare la disciplina in materia di estinzione anticipata dei mutui al fine di contenere l'entità dell'indennizzo nella misura massima del 7 per cento del capitale da rimborsare.
9/3262/142Fragomeli, Lodolini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

indennizzo

erogazione di prestito