ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03262/111

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI VITA GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015


Stato iter:
04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2015
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 04/08/2015
Resoconto D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/08/2015
Resoconto ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 04/08/2015

PARERE GOVERNO IL 04/08/2015

DISCUSSIONE IL 04/08/2015

RESPINTO IL 04/08/2015

CONCLUSO IL 04/08/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03262/111
presentato da
DI VITA Giulia
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   La Camera,
   premesso che:
    il Patto per la salute 2014-2016 all'articolo 6 «Assistenza socio-sanitaria», ai commi 1 e 2 sancisce che gli interventi relativi «alla non autosufficienza, alla disabilità, alla salute mentale adulta e dell'età evolutiva, alle dipendenze, all'assistenza ai minori» vadano erogati «nei limiti delle risorse programmate per il sistema sanitario regionale»;
    il diritto alla salute, riconosciuto dalla Carta Costituzionale italiana all'articolo 32, rappresenta forse l'unico diritto, e comunque sicuramente il primo, ad aver ricevuto un sistema compiuto ed organizzato di attuazione nel più ampio circuito sociale dei servizi alla persona ed alla comunità;
    lo Stato, ex articolo 117 della Costituzione, ha legislazione esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, richiamato dall'articolo 54 della legge n. 289 del 2002, definisce i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, in base ai quali nessun individuo può essere escluso dalle cure perché troppo anziano o bisognoso di prestazioni troppo costose, perché dedito a comportamenti nocivi alla salute, troppo povero o, paradossalmente, troppo ricco: un reddito elevato può, al limite, giustificare la corresponsione di un ticket, ma non l'esclusione dal diritto all'assistenza;
    l'articolo 2 della legge n. 833 del 1978, stabilisce che il Servizio sanitario nazionale deve assumere «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» e deve provvedere «alla tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le cause della loro emarginazione». Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge n. 833 del 1978 il Servizio sanitario nazionale deve operare «senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio» sanitario nazionale;
    la sentenza n. 509 del 2000 della Corte costituzionale ha precisato che il diritto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie «è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti (...) Bilanciamento che, tra l'altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel nucleo irriducibile alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (...), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto»;
    in una recente pronuncia del 2013 (sentenza n. 36), la Corte costituzionale ha precisato che «l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001». Nella stessa sentenza, la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri»;
    la Convenzione delle Nazioni Unite (UNCRPD) sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, vieta ogni forma di discriminazione, com’è stato rilevato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5185/2011. Essa «si basa – è stato osservato nella sentenza n. 5185/2011 del Consiglio di Stato – sulla valorizzazione della dignità intrinseca della persona disabile che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici)»;
    la risoluzione n. 8-00191 (approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati l'11 luglio 2012) prevedeva di adottare le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
    così formulata, la citata disposizione del Patto per la salute 2014-2016 appare discriminatoria per i malati poiché in contrasto con la normativa vigente, con la giurisprudenza e con gli atti d'impegno per il governo sopracitati, oltre che con i principi sanciti in particolare negli articoli 10, 19 e 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (2010/2272(INI) e, non ultimo, con il punto 7 (Salute) della Strategia Europea per la disabilità 2010-2020, assicurando da un lato la copertura del servizio a soggetti con una sicura prospettiva di guarigione, e garantendo dall'altro solo parziale assistenza a chi invece, verosimilmente, potrà guarire con una probabilità statisticamente inferiore o, peggio ancora, non potrà mai guarire (non autosufficienti, disabili, malati cronici, anziani, pazienti psichiatrici, etc.), ciò nella misura in cui tale categoria di pazienti che usufruisce degli interventi erogati dal comparto sociosanitario potrà beneficiarne soltanto finché saranno disponibili fondi nelle casse delle regioni. In tale denegata ipotesi, detto in altri termini, gran parte dei suddetti pazienti rischierebbe concretamente di vedersi negata integralmente l'erogazione dell'assegno per le cure domiciliari;
    da ultimo, il giorno 20 luglio 2015 la scrivente ha inoltrato una lettera ufficiale di denuncia al dott. Vytenis Andriukaitis, Commissario Europeo per la salute e la sicurezza alimentare, avente ad oggetto proprio l'articolo 6 del Patto per la salute 2014-2016 per possibile violazione della normativa europea sopracitata, con cui si è chiesto in sintesi alla Commissione di valutare la conformità di tale misura nazionale con il diritto vigente a livello UE;
    in discussione sono le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, ovvero diritti incomprimibili, anche di fronte ad esigenze di bilancio,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente, in seno alla Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione del Patto per la salute 2014-2016 nella parte in cui all'articolo 6 «Assistenza sociosanitaria», ai commi 1 e 2 sancisce una ingiustificabile limitazione nell'erogazione degli interventi relativi «alla non autosufficienza, alla disabilità, alla salute mentale adulta e dell'età evolutiva, alle dipendenze, all'assistenza ai minori (...) nei limiti delle risorse programmate per il sistema sanitario regionale».
9/3262/111Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, D'Ambrosio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sanitaria

violazione del diritto comunitario

politica comunitaria