Legislatura: 17Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015 DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015 GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015 MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015 NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/08/2015 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 04/08/2015 Resoconto LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
NON ACCOLTO IL 04/08/2015
PARERE GOVERNO IL 04/08/2015
DISCUSSIONE IL 04/08/2015
RESPINTO IL 04/08/2015
CONCLUSO IL 04/08/2015
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 1, comma 186 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, si è previsto che gli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi, erogati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a decorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvedeva mediante l'attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di euro 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018;
l'entità delle risorse stanziate per la corresponsione degli indennizzi e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, risultano largamente insufficienti;
alcune regioni non sono state in grado di anticipare l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 186 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, e che con la attuale formulazione del comma 186 rischiano non solo di non ricevere le risorse, in quanto si dice che vanno agli «indennizzi erogati», ma anche che persone aventi diritto rischiano, in quelle regioni ulteriori ritardi nell'erogazione dell'indennizzo,
impegna il Governo:
a incrementare ulteriormente, ed in maniera congrua, le risorse di cui all'articolo 1, comma 186 della legge 24 dicembre 2014, n. 190;
a prevedere che le risorse siano ripartite prioritariamente alle regioni che non hanno potuto, per questioni di bilancio, anticipare l'erogazione dei contributi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
9/3262/106. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):indennizzo