ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03224/001

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 560 del 02/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: COPPOLA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/02/2016


Stato iter:
02/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/02/2016
Resoconto BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 02/02/2016

PARERE GOVERNO IL 02/02/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/02/2016

CONCLUSO IL 02/02/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03224/001
presentato da
COPPOLA Paolo
testo di
Martedì 2 febbraio 2016, seduta n. 560

   La Camera,
   premesso che:
    è in discussione il Progetto di legge costituzionale «Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare»;
    tale progetto di legge, nel testo approvato dal Senato in prima lettura (A.S. n. 1289) nella seduta del 7 luglio 2015, dispone all'articolo 12: «Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica»;
   considerato che:
    l'aggiunta evidenziata in grassetto è frutto di un emendamento presentato in Commissione dal senatore Russo su invito della Commissione per le questioni regionali. La Commissione, nel parere reso il 18 marzo 2015, si esprimeva in senso positivo rispetto al testo del progetto di legge a condizione che la Commissione affari costituzionali verificasse l'opportunità di modificare la norma transitoria, prevedendo in particolare che gli organi delle province in carica giungessero alla scadenza naturale del mandato. Nell'esprimere il proprio parere condizionato, la Commissione richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2003, concernente una questione di legittimità costituzionale riferita, per quello che qui interessa, all'articolo 1 della legge della regione Sardegna 10/2002 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), norma con la quale, a seguito dell'istituzione delle nuove province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, si disponeva che l'elezione degli organi delle nuove province avesse luogo nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2003, con conseguente scadenza anticipata di diritto del mandato degli organi eletti a suffragio universale diretto delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari (sul territorio delle quali la istituzione delle nuove province incideva). La Corte, nell'esaminare la questione, aveva ritenuto la norma regionale incostituzionale per violazione del limite dell'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica «tra i quali vi è certamente quello per cui la durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla legge, non è liberamente disponibile da parte della regione nei casi concreti». La Commissione per le questioni regionali che, come ricordato, ha espresso parere favorevole condizionato, e la Commissione affari costituzionali, che ha accolto la condizione posta, hanno entrambe ritenuto che il principio, sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 48/2003, sia applicabile anche nel caso della soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia,

impegna il Governo

a condividere un'interpretazione della norma transitoria, nel testo approvato dal Senato, nel senso che la stessa riguarda solo gli organi provinciali eletti a suffragio universale diretto; ciò alla luce della citata pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 48/2003). Resteranno pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della norma transitoria gli organi eletti con elezioni di secondo grado, secondo la disciplina recata dalla legge regionale della regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2. Con riferimento a tali organi, infatti, resta immutata, anche dopo l'approvazione definitiva delle modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), la potestà legislativa regionale a disciplinare la durata del mandato, ivi compresa la possibile scadenza anticipata per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale di soppressione delle province prevista dalla norma transitoria di cui all'articolo 12 del Progetto di legge costituzionale in discussione.
9/3224/1Coppola.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della costituzione

costituzione

elezioni indirette