ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: OCCHIUTO ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/07/2015
GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/07/2015

ACCOLTO IL 02/07/2015

PARERE GOVERNO IL 02/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/009
presentato da
OCCHIUTO Roberto
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge A.C. 3123 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;
   premesso che:
    l'articolo 8 del disegno di legge, reca i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/ CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
    la direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione per permettere alle autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione. Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere dotati di mezzi finanziari adeguati che permettano un funzionamento efficace del quadro di risoluzione; sono pertanto abilitati a raccogliere contributi ex ante presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio;
   considerato che:
    l'articolo 102, della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, dispone che:
     1. Gli Stati membri provvedono a che, entro il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.
  Gli Stati membri possono fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare.

  2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi ai meccanismi di finanziamento raccolti in conformità dell'articolo 103 sono spalmati nel tempo nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debito conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi pro-ciclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.
  Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE di tutti gli enti creditizi autorizzati nei rispettivi territori;
    l'articolo 103, della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, e dei relativi contributi ex ante, dispone che:
     1. Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell'articolo 102, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell'Unione.

  2. I contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro;
    l'articolo 20, comma 5, relativo alle «disposizioni transitorie», del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, dispone che:
     «fino al termine del periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, superiori a 300.000.000 EUR e con attività totali pari o inferiori a 3.000.000.000 EUR a versare una somma forfettaria di 50.000 EUR per i primi 300.000.000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300.000.000 EUR, l'ente versa il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9»;
   rilevato che:
    l'approvazione definitiva delle misure che vanno sotto la definizione di Unione Bancaria comporta, oltre a rilevanti cambiamenti sul piano regolamentare, anche nuovi e considerevoli costi diretti per le banche italiane sia in termini contributivi che di compliance i quali, potrebbero sottrarre nei prossimi anni ingenti risorse agli investimenti produttivi e al finanziamento dell'economia reale diffusa nei territori;
    secondo stime della Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo, i costi complessivi che il sistema bancario italiano dovrà sostenere per l'adeguamento al nuovo regime contributivo di cui alla direttiva 2014/49/UE BRR (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), potrebbero superare i 6 miliardi di euro;
    secondo altre stime della stessa Federazione, a tale ammontare si devono poi aggiungere altri 5/6 miliardi di euro ai quali il sistema bancario italiano dovrà far fronte nei prossimi anni per l'adeguamento anche alla direttiva 2014/59 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;
    la discrezionalità concessa agli Stati nelle «Disposizioni transitorie» di cui all'articolo 20, comma 5 del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, secondo stime della Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo, consentirebbe – anche prendendo come riferimento le sole banche della propria categoria – di ottenere un risparmio contributivo di circa 5/6 milioni di euro annui, senza alcun costo sul bilancio dello Stato;
    le nuove disposizioni europee, lasciano alla discrezionalità degli Stati membri l'applicazione di norme che consentirebbero – senza oneri per le casse pubbliche – di applicare in modo effettivo e reale il principio di proporzionalità e di ridurre gli svantaggi competitivi che la pressione normativa esercita anche sulle banche di piccola dimensione e su quelle a carattere mutualistico,

invita il Governo:

   a dare concreta attuazione alla discrezionalità contenuta nell'articolo 20, comma 5 del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014, al fine di autorizzare (per un periodo iniziale), gli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, superiori a 300.000.000 EUR e con attività totali pari o inferiori a 3.000.000.000 EUR, a versare una somma forfettaria di 50.000 EUR per i primi 300.000.000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti;
   a mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale, così come consentito dal comma 1 dello stesso articolo della medesima direttiva;
   a prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale, così come consentito dal comma 2 dello stesso articolo.
9/3123/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Occhiuto, Laffranco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sistema di finanziamento

risoluzione

garanzia di credito