ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/027
presentato da
PINI Gianluca
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il Disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;
    la Direttiva 2006/123/CE Bolkestein ha stabilito che dal 1o gennaio 2016, le concessioni demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione;
    la norma investe sia le concessioni uso turistico ricreativo che quelle lacuali, fluviali, la nautica di diporto (compresi i punti di ormeggio), mentre esclude dal beneficio le concessioni inerenti la pesca professionale e la cantieristica navale;
    la legge n. 217 del 2011 (c.d. Legge comunitaria 2011) ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. L'esercizio della delega è scaduto il 17 aprile 2013;
    il decreto legislativo avrebbe dovuto prevedere come criteri e principi da seguire quelli di stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro cui le regioni fissano la durata esatta delle stesse; prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti; individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni; individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani predisposti dalle regioni; prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione ai sensi dell'articolo 42 del Codice della Navigazione; stabilire criteri per l'eventuale decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso nelle ipotesi di vendita o affitto d'azienda;
    con il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 viene prorogato il termine di durata delle concessioni dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020;
    una proroga percepita dagli operatori di settore come un'ulteriore boccata di ossigeno per i propri investimenti, di certo non risolutiva dei molti problemi esistenti, in grado però di ridare vigore alle aspettative sopite e di rimettere in discussione, di nuovo, l'annosa questione, dibattuta a livello nazionale ed europeo, circa l'applicazione della Direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime;
    la quarta sezione del Tar della Lombardia con sentenza n. 2401 del 26 settembre 2014 con riferimento alla proroga del termine di durata delle concessioni sino al 31 dicembre 2020 ha rimesso alla Corte di Giustizia europea la questione pregiudiziale in relazione all'interpretazione della normativa comunitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con appositi strumenti normativi affinché sia prevista una proroga della delega al Governo – prevista dall'articolo 11 della legge 217 del 2011 – di revisione e di riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, prima che la Corte di Giustizia europea si esprima in merito al fine di evitare l'ennesima apertura di una procedura di infrazione e quindi una condanna ai danni del nostro Paese, nonché, nelle more dell'esercizio della delega e per la prima fase di applicazione della stessa, valutare la previsione di una proroga delle concessioni al 31 dicembre 2025.
9/3123/27Gianluca Pini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Unione europea

applicazione del diritto comunitario

direttiva comunitaria