Legislatura: 17Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Primo firmatario: BARGERO CRISTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 02/07/2015 PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/07/2015 GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) DICHIARAZIONE GOVERNO 02/07/2015 Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ACCOLTO IL 02/07/2015
PARERE GOVERNO IL 02/07/2015
DISCUSSIONE IL 02/07/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015
CONCLUSO IL 02/07/2015
La Camera,
considerato che:
la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, recepita dall'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede all'articolo 11 la possibilità per gli Stati membri di esentare i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, dall'obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all'articolo 10 della suddetta direttiva;
la direttiva al «considerando 26» specifica le ragioni di tale possibilità concessa agli Stati membri: «Per i prodotti del tabacco da fumo, che non siano sigarette e tabacco da arrotolare, consumati principalmente da consumatori meno giovani e da fasce limitate della popolazione, dovrebbe essere possibile continuare a prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fino al momento in cui non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani»;
in ragione di quanto esplicitato dalla stessa Unione Europea, alcuni Stati membri, al fine di tutelare le proprie produzioni nazionali, hanno previsto la suddetta esclusione. Portogallo, Lussemburgo e Belgio, infatti, sono giù intervenuti normativamente in tal senso, mentre Spagna e Germania si stanno orientando in questa direzione. Tale possibilità di esenzione è quanto mai opportuna per l'Italia, caratterizzata da una produzione di sigari che rappresenta un'eccellenza in Europa, oltre che un asset industriale di prestigio per il nostro sistema paese che produce prodotti simbolo del made in Italy esportati in tutto il mondo,
impegna il Governo
in sede di recepimento della direttiva citata in premessa, ad applicare, al fine di tutelare la produzione nazionale dei prodotti da tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, l'esenzione disciplinata all'articolo 11 della direttiva medesima, relativa obblighi informativi di cui all'articolo 9 paragrafo 2 e le avvertenze combinate relative alla salute, di cui all'articolo 10.
9/3123/23. Bargero, Bernardo, Petrini.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):tabagismo
industria del tabacco
tabacco