ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: ALLI PAOLO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/07/2015
GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 02/07/2015

PARERE GOVERNO IL 02/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/021
presentato da
ALLI Paolo
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, al comma 1, lettera m), con specifico riferimento ai prodotti di investimento assicurativi assegna al Governo il compito di «m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze, con particolare riguardo, per quanto concerne la Consob, alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sugli altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato articolo 91, comma 1, lettera b), della direttiva n. 2014/65/UE»;
    l'articolo 13 al comma 1 lettera b), assegna al Governo il compito di «b) designare, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la CONSOB e l'IVASS quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, in relazione alle rispettive competenze, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati con particolare riguardo, per quanto concerne la Consob, alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sugli altri prodotti di cui all'articolo 4 del Regolamento medesimo, in relazione agli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari»;
    le citate disposizioni intervengono, quindi, entrambe sulla materia dei prodotti assicurativi e sul riparto di competenze tra la Consob e l'IVASS. Il modello di vigilanza nazionale sui prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF) prevede fin dal 2005 che l'IVASS vigila sull'adeguatezza patrimoniale, sulla solvibilità e sulla liquidità delle imprese di assicurazione, mentre la Consob è preposta alla vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti da parte dei soggetti che distribuiscono tali prodotti, al fine di assicurare la tutela degli investitori e l'integrità dei mercati;
    la Direttiva MiFID2 e il Regolamento PRIIPs hanno introdotto per la prima volta in Europa la nozione di Insurance Based Investment Product (IBIP). La nozione europea di prodotti di investimento assicurativi (IBIP) non coincide con la definizione di prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF, in quanto include non solo i prodotti ramo vita III e V ma anche alcuni prodotti di ramo I (della tipologia mista rivalutabile, cosiddette withprofit) nonché i prodotti multiramo (o ibridi);
    il disegno di legge di delegazione per fanno 2014 conferma il modello di vigilanza nazionale e indica al Governo il compito di attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori all'IVASS e alla Consob secondo le rispettive competenze;
    in particolare, il citato disegno di legge di delegazione per l'anno 2014 prevede che la Consob eserciti le proprie competenze in tema di vigilanza sulla trasparenza e correttezza non solo sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del TUF, ma anche sugli altri prodotti rientranti nella nozione di IBIP al fine di assicurare la tutela degli investitori e l'integrità dei mercati. L'ampliamento dei poteri della Consob sul nuovo perimetro oggettivo indicato risulta coerente con la natura di prodotti di investimento riconosciuta dal Legislatore comunitario ai prodotti assicurativi vita suddetti, al fine di realizzare il level playing field tra prodotti ritenuti fungibili nella prospettiva dell'investitore, assoggettandoli alle medesime regole;
    il menzionato disegno di legge di delegazione per l'anno 2014, inoltre, conferma l'attuale riparto di competenze tra IVASS e Consob sui soggetti distributori, dal quale discende che l'offerta e la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi dovrà essere presidiata dalla Consob quando effettuata da banche. Sim e in via diretta dalle imprese di assicurazione emittenti e dall'IVASS quando realizzata da agenti e brokers assicurativi;
    in linea con tale assetto, i poteri di product intervention volti a vietare/limitare l'offerta di IBIP sono esercitati: a) dalla Consob nei confronti dei soggetti distributori vigilati (banche, Sim, imprese di assicurazione che effettuano la distribuzione in via diretta) laddove vengano in causa le finalità di protezione dell'investitore e integrità del mercato; b) dall'IVASS nei confronti dei soggetti distributori vigilati (agenti e broker, anche qualora siano rilevanti le finalità di protezione dell'investitore e integrità del mercato), nonché nei confronti delle imprese di assicurazione (in qualità di emittenti e eventualmente anche distributori diretti) in caso di rischi inerenti alla stabilità delle imprese medesime; c) dalla Banca d'Italia nei confronti dei soggetti distributori vigilati (banche, Sim) per le finalità di stabilità del mercato finanziario o di una sua parte;
    infine, l'individuazione della Consob quale autorità responsabile della vigilanza di trasparenza e correttezza in relazione ai prodotti di investimento assicurativi comporta la notifica al medesimo Istituto del KIID che dovrà accompagnare l'offerta di tali prodotti a norma del Regolamento PRIIPs,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 9, comma 1, lettera m) e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, delle disposizioni normative in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione delle citate disposizioni, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/3123/21Alli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

tutela dei soci

assicurazione privata