Legislatura: 17Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Primo firmatario: CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALTIERI TRIFONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/07/2015 SARRO CARLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/07/2015 GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/07/2015
ACCOLTO IL 02/07/2015
PARERE GOVERNO IL 02/07/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015
CONCLUSO IL 02/07/2015
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento fissa princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
le autorità competenti, nell'ambito della risoluzione, hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti per superare la crisi, fra i quali il cosiddetto bail-in, di cui alla sezione 5 del capo IV del titolo IV della direttiva, che consiste nella riduzione forzosa del valore delle azioni e del debito della banca in crisi, e/o nella conversione di quest'ultimo in capitale. Tale strumento è previsto trovi applicazione a partire dal 1o gennaio 2016;
in particolare, le autorità competenti devono predisporre per ciascun ente soggetto a risanamento e risoluzione di un piano in cui vengono illustrate le procedure da porre in atto con rapidità dall'autorità medesima al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'ente sottoposto a tale procedura;
l'articolo 8, comma, lettera d), del disegno di legge dispone la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche;
risulta opportuno che anche il Parlamento sia costantemente informato rispetto ad eventuali casi di risanamento e risoluzione adottati, al fine dell'eventuale adozione di idonei strumenti, anche di tipo normativo, di propria competenza,
invita il Governo
a prevedere, nell'ambito di attuazione della delega, che la Banca d'Italia trasmetta alle Camere con cadenza annuale una relazione circa i provvedimenti da adottare nel quadro delle attività di risanamento e risoluzione, con specifica indicazione degli eventuali impatti sui depositanti e sui piccoli azionisti ed obbligazionisti.
9/3123/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Chiarelli, Altieri, Sarro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):risoluzione