ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/07/2015
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 02/07/2015

PARERE GOVERNO IL 02/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/001
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   permesso che:
    l'articolo 13 del disegno di legge reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati;
    nei consideranda 15 e 36 della direttiva 2014/52/UE, vigente dal 16 maggio 2014, da recepire entro il 16 maggio 2017, è affermato che:
     per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, è necessario adottare misure precauzionali in relazione a determinati progetti che, data la loro vulnerabilità a gravi incidenti e/o calamità naturali (quali inondazioni, innalzamento del livello del mare o terremoti), potrebbero verosimilmente avere effetti negativi significativi sull'ambiente;
     al fine di stimolare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le diverse tappe della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da normative dell'Unione in materia ambientale diverse dalla presente direttiva, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia;
    conformemente ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità, e per garantire che la transizione dal regime attuale, definito dalla direttiva 2011/92/UE, al nuovo regime discendente dagli emendamenti contenuti nella presente direttiva sia quanto più agevole possibile, è opportuno stabilire misure transitorie. Tali misure dovrebbero assicurare che il contesto normativo inerente ad una valutazione dell'impatto ambientale non sia modificato, in relazione a un determinato committente, qualora l’iter procedurale sia già stato avviato in base al regime attuale e il progetto non abbia ancora ricevuto un'autorizzazione o qualora non sia stata ancora adottata un'altra decisione vincolante necessaria per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. Di conseguenza, le pertinenti disposizioni della direttiva 2011/92/UE anteriori alla modifica della direttiva stessa ad opera della presente direttiva si dovrebbero applicare ai progetti per i quali la procedura di screening o la procedura di scoping qualora lo scoping, ovvero la definizione dell'ambito di applicazione, sia stata richiesta dal committente ovvero dall'Autorità competente è stata avviata prima della scadenza del termine per il recepimento ovvero per i quali, prima di tale data, è stato presentato il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale;
    l'articolo 3 della Direttiva prevede che i progetti per i quali l’iter decisionale è stato avviato prima del 16 maggio 2017 sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica, che i progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla direttiva 2014/52/UE qualora, prima del 16 maggio 2017, la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata o le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2011/92/UE siano state fornite;
    è opportuno prevedere, nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/52/UE, i tempi minimi ammessi per ogni fase della procedura di valutazione di impatto ambientale in relazione alla tipologia dei progetti e l'esclusione dei procedimenti in itinere dall'assoggettamento alle procedure di valutazione di impatto ambientale conseguenti al recepimento della direttiva medesima,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/52/UE, i tempi minimi ammessi per ogni fase della procedura di valutazione di impatto ambientale in relazione alla tipologia dei progetti e l'esclusione dei procedimenti in itinere dall'assoggettamento alle procedure di valutazione di impatto ambientale conseguenti al recepimento della direttiva medesima.
9/3123/1Carrescia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

protezione dell'ambiente

applicazione del diritto comunitario