Legislatura: 17Seduta di annuncio: 432 del 21/05/2015
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 21/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 21/05/2015 COSTA ENRICO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 21/05/2015
PARERE GOVERNO IL 21/05/2015
RESPINTO IL 21/05/2015
CONCLUSO IL 21/05/2015
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una nuova circostanza attenuante nell'articolo 323-bis c.p. che consente una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
tra i più famosi incentivi contro la corruzione rientrano i programmi di protezione dei whistle blower, o collaboratori di giustizia, strumento diffuso non solo nei paesi anglosassoni, ma che stenta a trovare spazio nella nostra legislazione anticorruzione, eppure, per far emergere un simile reato è necessaria la collaborazione dei soggetti coinvolti;
incoraggiare chi paga la mazzetta a denunciarla alle autorità giudiziarie, senza temere ripercussioni legali e, al contrario, con la speranza di veder restituita la somma versata è una proposta che suscita sospetti e ironie, ma è tuttavia in linea con l'orientamento di vari legislatori (tra cui quelli russo, giapponese e tedesco) oltre che con numerose ricerche accademiche;
simili misure sono state impiegate, in Italia, nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, e il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti le indica come le misure più importanti ed effettive in mano alle Autorità Antitrust;
il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, e con garanzie di anonimato salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge;
oltre a non riguardare i privati, è da verificare quanto la tutela sia in grado di bilanciare i rischi cui va incontro chi segnala attività di corruzione. È difficile che un dipendente onesto possa denunciare colleghi o superiori senza mettere a rischio, nel migliore dei casi, la carriera;
se la tutela dello Stato si manifesta in modo tardivo e farraginoso, solo l'eroismo può spingere alla denuncia e i numerosi potenziali collaboratori si vedranno costretti dalle circostanze a tramutarsi in testimoni silenziosi, se non in complici;
il problema di schemi sanzionatori risiede nell'effettività della protezione di chi denuncia, che passa ancora una volta dal contesto sociale di riferimento, dalla sensazione di impunità, e dalle misure concrete messe in atto gli indagati, anche quando fingono di collaborare, e confessano solo quello che non possono negare;
la riduzione dei tempi di prescrizione, sancita da leggi come la «ex Cirielli», rischia infine di rendere inutile la denuncia dal momento che le indagini, necessariamente complesse, tendono a non giungere a termine in tempo utile, lasciando chi denuncia alle prese con il prescritto – magari nello stesso ufficio,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per prevedere che, a fronte dell'attività di denuncia posta in essere dai collaboratori di giustizia o dai pubblici dipendenti, siano previste misure idonee e immediate di tutela e di protezione degli stessi.
9/3008/6. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):delitto contro la persona
diffamazione
impiegato dei servizi pubblici