ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03008/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 432 del 21/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 21/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015


Stato iter:
21/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 21/05/2015
COSTA ENRICO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 21/05/2015

PARERE GOVERNO IL 21/05/2015

RESPINTO IL 21/05/2015

CONCLUSO IL 21/05/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03008/006
presentato da
MUCCI Mara
testo di
Giovedì 21 maggio 2015, seduta n. 432

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una nuova circostanza attenuante nell'articolo 323-bis c.p. che consente una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
    tra i più famosi incentivi contro la corruzione rientrano i programmi di protezione dei whistle blower, o collaboratori di giustizia, strumento diffuso non solo nei paesi anglosassoni, ma che stenta a trovare spazio nella nostra legislazione anticorruzione, eppure, per far emergere un simile reato è necessaria la collaborazione dei soggetti coinvolti;
    incoraggiare chi paga la mazzetta a denunciarla alle autorità giudiziarie, senza temere ripercussioni legali e, al contrario, con la speranza di veder restituita la somma versata è una proposta che suscita sospetti e ironie, ma è tuttavia in linea con l'orientamento di vari legislatori (tra cui quelli russo, giapponese e tedesco) oltre che con numerose ricerche accademiche;
    simili misure sono state impiegate, in Italia, nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, e il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti le indica come le misure più importanti ed effettive in mano alle Autorità Antitrust;
    il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, e con garanzie di anonimato salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge;
    oltre a non riguardare i privati, è da verificare quanto la tutela sia in grado di bilanciare i rischi cui va incontro chi segnala attività di corruzione. È difficile che un dipendente onesto possa denunciare colleghi o superiori senza mettere a rischio, nel migliore dei casi, la carriera;
    se la tutela dello Stato si manifesta in modo tardivo e farraginoso, solo l'eroismo può spingere alla denuncia e i numerosi potenziali collaboratori si vedranno costretti dalle circostanze a tramutarsi in testimoni silenziosi, se non in complici;
    il problema di schemi sanzionatori risiede nell'effettività della protezione di chi denuncia, che passa ancora una volta dal contesto sociale di riferimento, dalla sensazione di impunità, e dalle misure concrete messe in atto gli indagati, anche quando fingono di collaborare, e confessano solo quello che non possono negare;
    la riduzione dei tempi di prescrizione, sancita da leggi come la «ex Cirielli», rischia infine di rendere inutile la denuncia dal momento che le indagini, necessariamente complesse, tendono a non giungere a termine in tempo utile, lasciando chi denuncia alle prese con il prescritto – magari nello stesso ufficio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per prevedere che, a fronte dell'attività di denuncia posta in essere dai collaboratori di giustizia o dai pubblici dipendenti, siano previste misure idonee e immediate di tutela e di protezione degli stessi.
9/3008/6Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

delitto contro la persona

diffamazione

impiegato dei servizi pubblici