Legislatura: 17Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 14/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/10/2015 Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 14/10/2015
PARERE GOVERNO IL 14/10/2015
RESPINTO IL 14/10/2015
CONCLUSO IL 14/10/2015
La Camera,
premesso che:
in sede di esame dell'atto Camera n. 2957 recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare», interviene sulla disciplina dell'affido contenuta nella legge n. 184 del 1983, allo scopo di garantire la continuità affettiva con la famiglia affidataria del minore di cui sia dichiarata l'adottabilità;
l'istituto dell'affidamento del minore, il cosiddetto affido, si realizza con l'affidamento a un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o a una persona singola in grado di assistere il minore materialmente e affettivamente oppure all'affidamento presso una comunità di tipo familiare, e trova il suo presupposto nella temporanea situazione di inidoneità del nucleo familiare d'origine ad assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le necessarie relazioni affettive;
ai sensi dell'articolo 4 della legge, l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale o previo assenso dei genitori esercenti la potestà ovvero del tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, con provvedimento reso esecutivo con decreto dal giudice tutelare, ovvero senza l'assenso dei genitori, con provvedimento del tribunale per i minorenni, in applicazione dell'articolo 330 c.c., per effetto del quale il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
nell'ambito delle valutazioni attraverso le quali i servizi sociali locali assumono la decisione di segnalare o promuovere l'allontanamento del figlio minore dal nucleo familiare originario, tale legge non prevede, tuttavia, l'intervento dei servizi sanitari locali, capaci di offrire un altro punto di vista nella tutela del minore, dal punto di vista sanitario e del benessere psico-fisico che deve essere comunque assicurato anche in caso di allontanamento del minore stesso dalla famiglia d'origine;
l'intervento da parte dei servizi sanitari territorialmente competenti, in affiancamento ai servizi sociali locali, offrirebbe una più piena valutazione di ciascuna situazione di fatto nella quale versa il minore ed otterrebbe l'effetto di coinvolgere due entità, il servizio sociale ed il servizio sanitario, e non il solo servizio sociale, entità poi chiamate in ogni caso a riferire all'autorità giudiziaria;
il giudice, tutelare o dei minori, avrebbe così due distinte valutazioni che prendono in considerazione differenti punti di vista, che lo aiuterebbero nell'analisi di queste situazioni necessariamente complesse poiché rivolte alla tutela dei minori, e consentirebbero, quindi, che la decisione giudiziaria sia presa sulla scorta di due distinti pareri, sia sociale, sia sanitario, anziché sul solo parere dei servizi sociali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di prevedere la necessaria partecipazione dei servizi sociali nell'affidamento dei minori, e di conseguenza prevedere nella legge 4 maggio 1983, n. 184, il procedimento di allontanamento del minore dalla famiglia originaria sia sottoposto alla duplice valutazione socio-sanitaria.
9/2957/6. Turco.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto di affidamento
tutela
minore eta' civile