ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02957/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: IORI VANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2015


Stato iter:
14/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/10/2015
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/10/2015

PARERE GOVERNO IL 14/10/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/10/2015

CONCLUSO IL 14/10/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02957/004
presentato da
IORI Vanna
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2015, seduta n. 502

   La Camera,
   esaminato il Testo Base della proposta di legge C. 2957, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare», approvata dal Senato l'11 marzo 2015;
   preso atto che l'articolo 1 della citata proposta di legge introduce il nuovo comma 5-bis all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184 a norma del quale il tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione presentata dalla famiglia affidataria, ha il dovere di tenere conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria dopo un prolungato periodo di affidamento;
   premesso che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, statuisce all'articolo 3 come in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 5-bis, a garantire che, nella procedura di adozione, gli eventuali legami affettivi significativi nonché il rapporto stabile e duraturo consolidatosi fra famiglia affidataria e minorenne, siano valutati nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.
9/2957/4Iori, Zampa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assemblea generale dell'ONU

diritti del bambino

revisione della legge