ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02957/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/10/2015


Stato iter:
14/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/10/2015
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/10/2015

PARERE GOVERNO IL 14/10/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/10/2015

CONCLUSO IL 14/10/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02957/003
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2015, seduta n. 502

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si prefigge di valorizzare il rapporto instauratosi tra il minore dato in affidamento e a famiglia affidataria; in particolare, la novella normativa interviene su talune disposizioni vigenti in materia di adozione dei minori ponendo il principio secondo il quale, qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia affidataria deve essere considerata in via preferenziale ai fini dell'adozione;
    come è noto, già con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 (ratifica della Convenzione dell'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale), è stato modificato l'intero Capo I (articoli da 29 a 39) della legge 4 maggio 1983, n. 184 con il quale, oltre a aver coperto un vuoto nella nostra legislazione in materia di adozione internazionale, sono stati introdotti elementi innovativi di maggiore tutela del minore, i cui interessi devono essere al centro di tutto il procedimento;
    tuttavia, sul tema delle adozioni internazionali effettuate all'estero, occorre rilevare un'evidente carenza della nostra legislazione che non disciplina un particolare caso, cioè quello di una coppia residente in un Paese islamico, dove l'adozione non è disciplinata semplicemente perché non è menzionata nel Corano, anche se questa chiara ed esplicita «disconoscenza» sociale, legislativa e religiosa non si traduce in buona sostanza con una contrarietà per le persone non aderenti a quella religione;
    nei Paesi islamici, ad esempio gli Emirati Arabi Uniti, una coppia ivi residente non adotta nello stesso Paese in cui risiede ma adotta in un altro Paese, qualora il Paese dove risiede glielo permetta (la maggior parte delle coppie da Dubai adotta in Etiopia). Normalmente, le autorità competenti locali di Paesi esteri (ambasciate e consolati) operanti a Dubai, agevolano e adozioni rilasciando alle coppie che vogliono adottare il cosiddetto NOC (No Objection Certificate), un tipo di certificato legale di consenso rilasciato da qualsiasi agenzia, organizzazione, istituto o in alcuni casi, un singolo individuo. In questo caso non è altro che un nulla osta che l'ambasciatore o il console emette per confermare agli organi competenti che la coppia non ha impedimenti oggettivi all'adozione (pendenze legali, mancanza dei requisiti oggettivi eccetera). Purtroppo, accade che le citate autorità entrino nel merito con valutazioni non di loro competenza. Come è accaduto che nel 2014 quando, mentre tre tribunali italiani (quelli di Torino, Genova e Venezia) avevano riconosciuto ad alcune coppie italiane residenti a Dubai la validità della loro adozione in Etiopia, obbligando di fatto il console a emettere il passaporto italiano per i bimbi adottati, quello italiano ad Addis Abeba si è invece rifiutato di autenticare e tradurre la sentenza etiope rendendo ai tribunali italiani impossibile la legalizzazione in Italia delle nuove adozioni; viceversa, è accaduto che, invece, l'ambasciatore italiano in Oman ha rilasciato la citata NOC a una coppia italiana che risiede in Oman,

impegna il Governo

a prevedere una modifica della normativa vigente affinché, in un Paese straniero dove l'adozione non sia regolamentata, si possa adottare un minore previo rilascio di apposito nulla osta da parte delle autorità italiane competenti nel Paese in cui la coppia ha stabilito la propria residenza, per consentire che l'adozione pronunciata dalla competente autorità del Paese terzo possa venire riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni.
9/2957/3Scagliusi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tutela

Stato islamico

adozione internazionale