Legislatura: 17Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Primo firmatario: PRESTIGIACOMO STEFANIA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/10/2015 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 14/10/2015
PARERE GOVERNO IL 14/10/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/10/2015
CONCLUSO IL 14/10/2015
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare (cosiddetto affido) allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori;
l'articolo 1, modificando l'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, prevede quindi una «corsia preferenziale» per l'adozione a favore della famiglia affidataria, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine;
tale corsia preferenziale opera soltanto quando la famiglia affidataria soddisfi tutti i requisiti per l'adozione legittimante previsti dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza d'età con l'adottato) nonché quando l'affidamento, contrariamente alla natura dell'istituto, si sia sostanziato di fatto in un rapporto stabile e prolungato sul piano anche affettivo tra la famiglia affidataria e il minore;
come noto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 184 del 1983, l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando; requisito, quest'ultimo, che non è richiesto in caso di affido e che, soprattutto, non sembrerebbe più attuale, dato l'innalzamento dell'età media in cui oggi si diventa genitori;
in ogni caso, proprio per tutelare al massimo i legami affettivi significativi e il rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria, sarebbe stato opportuno prevedere l'esclusione del requisito di età dagli elementi di cui il giudice deve tenere conto nell'ambito della decisione in merito all'adozione a favore della famiglia affidataria,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni, e a considerare di assumere le opportune iniziative volte ad escludere il requisito di età di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 184 del 1983, dagli elementi di cui il giudice debba tenere conto nell'ambito della decisione in merito all'adozione a favore della famiglia affidataria.
9/2957/10. Prestigiacomo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):minore eta' civile
famiglia
diritto di affidamento