Legislatura: 17Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Primo firmatario: FAMIGLIETTI LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/03/2015 ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/03/2015
ACCOLTO IL 18/03/2015
PARERE GOVERNO IL 18/03/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015
CONCLUSO IL 18/03/2015
La Camera,
premesso che:
riconoscendo il lavoro svolto dal Governo e dal Parlamento in merito alle modifiche apportate al decreto legge in oggetto va comunque posta in evidenza la ormai imprescindibile questione attinente alla definizione di «classificazione montana» e di procedere in tempi rapidi ad una ridefinizione della stessa in maniera più attenta alla morfologia del territorio in quanto si rischia come accaduto anche in occasione di questo provvedimento di creare situazioni di oggettiva disparità e conseguenti penalizzazioni a danno di comprensori deboli e delle aree interne, in alcuni casi addirittura tra comuni contigui;
in rilievo la necessità di affrontare in maniera organica la questione del rilancio del comparto agricolo nelle aree interne ed in particolare di quelle del Mezzogiorno;
la classificazione del grado di montanità, con la suddivisione dei comuni in «totalmente montani», «parzialmente montani» e «non montani», è legata all'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952 e non è quindi da attribuire ad una classificazione di tipo statistico da parte dell'Istat;
la legge n. 991 del 1952, ha determinato i criteri di classificazione geomorfologici (l'80 per cento della superficie al di sopra dei 600 metri o un dislivello maggiore di 600 metri) e di tipo reddituale dei terreni prevedeva anche che la commissione censuaria centrale istituita presso il Ministero delle Finanze fosse incaricata di stilare e mantenere il conseguente elenco dei comuni montani e poteva includere tra i territori montani anche comuni che, in deroga alle condizioni sopra citate, fossero già classificati come montani dal catasto agrario o danneggiati da eventi bellici (articolo 1) o appartenenti a comprensori di bonifica montana (articolo 14);
successivamente è subentrata la legge n. 142 del 1990, che ha modificato l'impianto di legge abrogando due articoli, proprio l'articolo 1 e il 14 e questo ha cristallizzato la situazione penalizzando molti comprensori territoriali ubicati in particolari aree o con situazioni specifiche di articolazioni comunali e differenze tra centri e frazioni, tra nucleo abitato e aree industriali o dedite a coltivazione;
va detto che tale cristallizzazione è fonte di tante incongruità in quanto quel tipo di classificazione assume poi valore di principio nella declinazione di diversi provvedimenti di organizzazione e di applicazione di norme, ad esempio nella organizzazione scolastica, dei presidi di pubblica sicurezza ed altro ancora,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di costituire presso il Dipartimento degli Affari Regionali della presidenza del consiglio dei ministri un nucleo di lavoro, di concerto con le regioni, finalizzato alla revisione della legge n. 991 del 1952 o successive modificazioni al fine di consentire una più attenta ricognizione dei territori per la classificazione dei comuni in considerazione delle diverse articolazioni e specificità che caratterizzano aree e comprensori, in particolare nelle aree interne, con l'obiettivo di evitare penalizzazioni e trattamenti diversi per situazioni simili a danno di territori già oggettivamente in difficoltà.
9/2915/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Famiglietti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):guerra
organizzazione scolastica
revisione della legge