ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/064

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GITTI GREGORIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHIRO' GEA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/064
presentato da
GITTI Gregorio
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame, anche su sollecitazione di atti parlamentari e dell'ANCI, il Governo interviene nuovamente in materia di IMU per i terreni agricoli, stabilendo nuovi criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni agricoli, e prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014, che dovrà essere effettuato secondo i nuovi criteri;
    nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione individua i terreni agricoli che, a decorrere dal 2015, rientrano nel beneficio della esenzione IMU di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia:
   a) terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;
   b) terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nelle isole minori;
   c) terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT; tale esenzione trova applicazione anche nel caso di concessione dei terreni a imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola;
    il comma 1-bis dispone inoltre, a decorrere dall'anno 2015, una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA del provvedimento, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
    la nuova disciplina, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, risulta nel complesso meno restrittiva della precedente, che utilizzava invece l'altimetria della casa comunale come unico criterio di classificazione;
    ciononostante, i nuovi criteri continuano a non tenere conto di alcuni fattori, come l'effettiva condizione dei terreni agricoli e la loro redditività, che possono determinare – molto più dell'altimetria – situazioni fortemente diversificate e, pertanto, meritevoli di diversa considerazione ai fini dell'esenzione IMU, nel rispetto del dettato costituzionale di cui agli articoli 3 e 53;
   considerato che:
    la disciplina dell'IMU agricola dovrebbe essere rivista superando definitivamente la distinzione tra terreni totalmente o parzialmente montani, per essere basata principalmente sulla capacità contributiva da essi derivante, attraverso la fissazione di soglie di redditività al di sopra delle quali viene meno il presupposto stesso dell'esenzione IMU;
    l'individuazione di criteri di esenzione di tipo socio-economico comporterebbe ricadute positive anche in termini di gettito per i Comuni, grazie a un più equilibrato rapporto tra esenzione e condizione di oggettivo svantaggio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere complessivamente secondo un criterio sistematico e perequativo la disciplina dell'IMU agricola, individuando nuovi criteri di esenzione dai versamento dell'imposta per i terreni agricoli, basati sull'effettiva redditività da essi derivante, e indipendentemente dalle loro caratteristiche orografiche, ai fini di una maggiore coerenza dell'imposta con l'effettiva capacità contributiva, nonché ai fini della realizzazione di maggiore gettito da parte dei Comuni.
9/2915/64Gitti, Schirò.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

imposta locale

comune