ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/061

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: SPERANZA ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
FOLINO VINCENZO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/061
presentato da
SPERANZA Roberto
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento all'esame individua i terreni agricoli che, a decorrere dal 2015, rientrano nel beneficio della esenzione IMU di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Si tratta, in particolare, di:
    a) terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;
    b) terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nelle isole minori;
    c) terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola ubicati nei comuni parzialmente montani ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT; tale esenzione trova applicazione anche nel caso di concessione dei terreni a imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola;
    inoltre, il comma 1-bis dispone, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del provvedimento, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge n. 201/2011;
    i criteri di esenzione si applicano anche all'anno 2014; tuttavia, per tale anno, l'IMU non è comunque dovuta se i terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, sono invece esenti in virtù del pregresso sistema di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2014 emanato in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
    i nuovi criteri di esenzione, per quanto preferibili rispetto a quelli recati dal citato decreto ministeriale, oltre a non tenere conto di fattori rilevanti quali il rischio idrogeologico e la redditività dei fondi agricoli, non include la fattispecie del cedente agricoltore o non agricoltore che affitti o ceda in comodato i propri terreni a pensionati, giovani o parenti in linea retta che coltivino orti o piccoli appezzamenti per uso personale o familiare;
    il comma 7 dell'articolo 1 definisce gli importi e le modalità attraverso le quali operare le variazioni compensative di risorse per ciascun comune, a decorrere dall'anno 2015 (indicate nell'allegato A) per un maggior gettito per i comuni di 268,65 milioni di euro, inferiore di 90,85 milioni di euro rispetto al maggior gettito stimato con il precedente sistema (359,5 milioni);
    rimane aperta la questione riguardante l'eventuale compensazione fra gettito stimato e gettito effettivo, il riequilibrio dei tagli nei casi di sovrastima e l'esigenza di prevedere l'integrazione o la compensazione delle risorse eventualmente non assicurate, ai Comuni, in forza dell'applicazione del presente provvedimento, così da evitare che si configuri un taglio aggiuntivo ed improprio ai bilanci comunali,

impegna il Governo:

   a verificare la possibilità di riconsiderare i criteri di esenzione introdotti dal provvedimento per estenderne l'applicabilità, a decorrere dal 2015, anche ai terreni che si trovano in zone svantaggiate non ricomprese tra i comuni montani e parzialmente montani;
   a valutare l'opportunità di disporre la riapertura dei termini del DL 35/2013 e del DL 66/2014 in materia di accesso a mutui senza interessi con la Cassa Depositi e Prestiti per fronteggiare l'emergenza finanziaria e, in ogni caso, a considerare la possibilità di prevedere lo stanziamento di maggiori risorse per compensare i comuni dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni del decreto;
    ad estendere l'esenzione ai piccoli proprietari di terreni, anche se non coltivatori diretti, che li utilizzino per autoconsumo familiare o che li abbiano ceduti in fitto o in comodato d'uso a coltivatori diretti e/o ad imprenditori agricoli a titolo principale.
9/2915/61. (Nuova formulazione) Speranza, Antezza, Folino, Amoddio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

coltivatore

idrogeologia