Legislatura: 17Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Primo firmatario: CAPODICASA ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/03/2015 ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 18/03/2015
PARERE GOVERNO IL 18/03/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015
CONCLUSO IL 18/03/2015
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2915, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015 n.4, reca misure urgenti in materia di esenzione IMU;
l'articolo 1 interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014;
in particolare si prevede che a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applichi ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani ISTAT (lettera a), nei Comuni delle isole minori (lettera a-bis) e a quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (lettera b);
il comma 1-bis dell'articolo 1, estende l'ambito delle esenzioni, disponendo una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta, per i terreni definiti di collina svantaggiata posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni di cui all'allegato OA del provvedimento;
l'esenzione di cui alla citata lettera b) del comma 1 e la detrazione IMU contenuta nel comma 1-bis, si applicano anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nel caso in cui i medesimi terreni siano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2);
la nuova classificazione delineata dal provvedimento in esame, appare carente soprattutto perché si tiene in considerazione solo il criterio dell'altitudine e non altri parametri di natura socio-economica dei territori e legati alla redditività specifica dei terreni agricoli,
impegna il Governo
a verificare la possibilità di riconsiderare i criteri di esenzione introdotti dal provvedimento per estenderne l'applicabilità anche ai terreni che si trovano in zone svantaggiate non ricomprese tra i comuni montani e parzialmente montani.
9/2915/60. Capodicasa.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):imposta locale
comune
terreno agricolo