ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/058

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: COVA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/03/2015

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/058
presentato da
COVA Paolo
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    gli enti non commerciali e le Onlus, anche non aventi personalità giuridica, con sede legale in Italia che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) che destinano beni immobili esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive erano esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della legge n. 214 del 2011 che fa salve «le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b, c, d, e, f, h e, in particolare, quella prevista alla lettera i), a condizione che tali enti non commerciali (quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, associazioni tout court, anche se Onlus) destinassero immobili e terreni esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive con modalità non commerciali, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a, della legge; 20 maggio 1985, n. 222, (attività descritte in modo analitico nel par. 6 della Circolare MEF n. 2 del 2009); nel caso in cui terreni o immobili avessero un'utilizzazione mista l'esenzione si applicava solo alla frazione di unità nella quale si svolgeva l'attività di natura non commerciale (ex articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012), distinta secondo due procedure alternative (separato accatastamento e dichiarazione apposita);
    da notare che nel caso in cui immobili e terreni fossero destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive con modalità non commerciali, nonché delle attività di cui all'articolo 16 lett. a, della legge; 20 maggio 1985, n. 222, (attività descritte in modo analitico nel par. 6 della Circolare MEF n. 2/2009) la suddetta esenzione era totale e si applicava senza alcuna valutazione discrezionale da parte del Comune di riferimento;
    a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997, come sottolineato nella Circolare MEF n. 3 del 18 maggio 2012, i Comuni potevano deliberare nei confronti delle Onlus, qualora non fossero presenti le condizioni soggettive e oggettive sopra descritte (natura dell'Ente, destinazione dell'immobile o del terreno) eventuali riduzioni o esenzioni specifiche dal pagamento dell'Imu di propria competenza, ferma restando la quota di Imu spettante allo Stato Italiano, che, ai sensi dell'articolo 13 comma 11 Legge n. 214/2011 era pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l'aliquota ordinaria dello 0,76 per cento;
    il MEF – Dipartimento delle Finanze – con Risoluzione n.2/DF del 3 febbraio 2015, ha precisato che, con la nuova disciplina prevista dal decreto in esame, per beneficiare dell'esenzione IMU sui terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani è indispensabile che il soggetto che concede in affitto o in comodato a un coltivatore diretto o a un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola; con ciò indirettamente escludendo che si possa configurare un'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della legge n. 214 del 2011;
   considerato che:
    appare essenziale garantire l'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli in proprietà anche di Enti, Associazioni e Fondazioni che, senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico, perseguano le proprie finalità statutarie prevalentemente mediante attività agricola, documentata o documentabile anche mediante scritture contabili e dati di bilancio;
    l'imprenditore agricolo – a norma dell'articolo 2135 del codice civile – si distingue dall'imprenditore commerciale per la mancanza della finalità di lucro; a fortiori Enti che perseguano finalità di interesse pubblico attraverso un'attività agricola (ancorché non definita nel dettato statutario, ma rinvenibile dalle scritture contabili e di bilancio) devono essere esentati dall'imposta municipale propria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire – anche mediante provvedimento di natura amministrativa o regolamentare – che l'esenzione dall'IMU si applica anche ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da Enti senza finalità di lucro ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT.
9/2915/58. (Testo modificato nel corso della seduta) Cova, Oliverio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' senza fini di lucro

imposta locale

terreno agricolo