ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/049
presentato da
DI LELLO Marco
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU si rileva che l'articolo 1, comma 1, del decreto in esame dispone che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria, in determinati territori della Penisola per terreni agricoli coltivati e per quelli non coltivati;
    la nuova previsione normativa ripropone una disparità di trattamento difficilmente giustificabili tra terreni coltivati e non in quanto la questione è già stata oggetto nel passato di dubbi interpretativi mai risolti;
    in particolare, il MIE, nella risposta fornita all'atto di sindacato ispettivo n. 5-8397 in data 19 dicembre 2012, dopo aver evidenziato che l'esenzione IMU per i terreni montani e di collina è prevista, ai sensi della citata lettera h) del comma 1 dell'articolo 7, per quelli agricoli, ha precisato che: «I terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, in base ad un'interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono alla definizione di “terreno agricolo”. Tuttavia la lettura sistematica delle disposizioni induce ad affermare che, nell'ambito dell'applicazione dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7, lettera h). A conferma di ciò, nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, recante l'approvazione del modello di dichiarazione IMU vengono richiamate le fattispecie di esenzione e, tra queste, viene fatto, in generale, riferimento ai terreni “ricadenti nelle aree montane e di collina” e non più ai soli terreni agricoli, manifestando in tal modo l'intento di escludere dall'assoggettamento al tributo anche i terreni cosiddetti incolti». Di fatto, dunque, secondo il MEF i terreni incolti siti in zone montane o di collina sono esenti IMU;
    di diverso avviso è invece la nota dell'Ifel del 3 gennaio 2013 dove si legge che: «I documenti prodotti dal Mef con riferimento alla materia trattata (in sostanza, la Circolare n. 3 del 2012 e le istruzioni al modello di dichiarazione IMU di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2012) si prestano a qualche ambiguità di interpretazione circa l'effettiva imponibilità di tale fattispecie residuale. In particolare, le istruzioni alla dichiarazione non fanno alcuna differenziazione tra terreno agricolo e terreno cosiddetto “incolto”, ingenerando la falsa impressione che i proprietari di tali immobili non siano soggetti alla dichiarazione e, al limite, neanche al pagamento dell'IMU. È probabile che la radice di questa ambiguità vada ricercata nell'assenza nello stesso testo della legge, di un'espressa definizione della base imponibile dei terreni “incolti”. Infatti, l'unico riferimento si ha indirettamente quando viene prevista l'agevolazione, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, di utilizzare il moltiplicatore ridotto 110, invece di quello ordinario 135, non solo per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente, ma anche per quelli “non coltivati”, eventualmente posseduti dai medesimi soggetti (comma 5, articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011). Ciò può portare all'erronea conclusione che vi sia una sostanziale identificazione tra i terreni agricoli e i terreni incolti sotto il profilo generale del regime di imposizione applicabile. Tale identificazione appare, peraltro, irrilevante quando entrambi sono soggetti Imu, mentre comporta non pochi problemi e rischi quando i terreni incolti sono ubicati in terreni montani o semimontani, nei quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di natura normativa, volti a chiarire l'impostazione relativa all'imponibilità dei c.d. terreni incolti anche nel caso in cui operino dispositivi di agevolazione ed esenzione anche alla luce dell'articolo 14 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile, secondo cui le norme tributarie di esenzione o di agevolazione debbono considerarsi eccezionali e l'interpretazione di esse deve essere rigorosamente ancorata alla legge ed escludere il procedimento analogico.
9/2915/49Di Lello, Pastorelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

imposta locale

esenzione fiscale