ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/03/2015
Resoconto BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/03/2015

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

DISCUSSIONE IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/019
presentato da
BERNINI Massimiliano
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    sul territorio italiano sono presenti Ordini di varia natura che godono dei privilegi della extraterritorialità. Il concetto di extraterritorialità trova la sua origine in un'antica concezione del diritto internazionale, che invitava a considerare gli agenti diplomatici di un altro Stato come se si trovassero in una condizione di quasi extra-territorium. I casi più comuni di extraterritorialità riguardano la situazione giuridica chiamata di immunità di cui godono le sedi diplomatiche; tale situazione deriva dall'osservanza di obblighi di diritto internazionale da parte dello Stato ospitante la missione a favore dello Stato di cui essa è organo;
    attualmente, con il termine extraterritorialità si indica l'autolimitazione di sovranità che uno Stato attua nell'applicare la propria giurisdizione sul territorio dove si trova una sede diplomatica straniera, al fine di garantire ampia libertà e indipendenza ai diplomatici. Ciò non esclude che per lo Stato ospitante la sede sussistano obblighi, in particolare quelli necessari ad assicurare l'inviolabilità della sede diplomatica;
    contestualmente sopravvivono delle entità di natura politica che in virtù dell'extraterritorialità ed accordi bilaterali con il nostro Paese godono di regimi fiscali particolari, immunità tributaria che li esenta dal pagamento di determinante imposte tra le quali l'IMU agricola;
    l'accordo internazionale può essere considerato come un contratto stipulato tra due o più Stati, diretto a regolare una determinata sfera di rapporti tra i contraenti. La sua formazione è regolata da una serie di norme consuetudinarie e convenzionali che rientrano nel diritto pubblico internazionale. Ai singoli Stati è lasciata la massima autonomia nella definizione delle forme e delle procedure di ratifica dell'accordo e di recepimento nella legislazione nazionale delle norme sovranazionali;
    con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (GU n.305 del 30-12-1992 – Suppl. Ordinario n. 137) veniva istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
    a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono esentati dall'imposta i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto 1'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    le proprietà di cui ai punti precedenti rientrano secondo la classificazione ATECO (Classificazione delle attività economiche) alla sezione «U», Divisione 99 (organizzazioni ed organismi extraterritoriali), Gruppo 990 (organizzazioni ed organismi extraterritoriali), Classe 9900 (Organizzazioni ed organismi extraterritoriali), Categoria 99000 (Organizzazioni ed organismi extraterritoriali) e che in molti casi svolgono attività di lucro;
    tra le attività lucrose si annoverano le celeberrime Aziende agricole di proprietà del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M), un patrimonio che rappresenta una delle più grandi realtà agricole nazionali soprattutto nell'ambito vitivinicolo, come quella in località Sugarella, nel comune di Canino (VT), quella di Rocca Bernarda (50 ha) nella zona DOC Colli Orientali del Friuli, quella del Castello di Magione (34 ha) nella zona DOC Colli del Trasimeno, quella della Commenda Meniconi Bracceschi di Brufa di Torgiano (14 ha) nella zona Doc Torgiano e infine quella del Beato Gerardo di Giavera del Montello a Nervesa della Battaglia (22 ha), in provincia di Treviso, nella zona DOC Montello Colli Asolani e che ha recentemente ottenuto la DOCG Prosecco;
    oltre a quelle del punto precedente, si annoverano quelle facenti parte ad alcune confessioni religiose come le aziende agricole Diocesane per il Sostentamento del Clero impegnate prevalentemente nell'ambito vitivinicolo;
    le amministrazioni locali pur vedendosi decurtare dal Fondo di Solidarietà il corrispettivo dell'IMU sui Terreni Agricoli per le terre di proprietà degli enti di cui prima, in virtù degli accordi internazionali di cui in premessa, non possono riscuotere l'imposta, ingenerando di fatto un mancato gettito nelle casse Comunali che inficia sull'erogazione dei servizi nei confronti dei cittadini;
    l'Unione europea ha recentemente riaperto il caso sugli sconti fiscali alla Chiesa Cattolica, con una decisione della Corte di giustizia del Lussemburgo che ammette nel merito un ricorso che potrebbe costare agli enti ecclesiastici che operano in Italia fino a quattro miliardi di euro, ossia l'ammontare di ICI e IMU non pagato dal 2008;
    l'esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali priva lo Stato italiano di un consistente gettito fiscale e in un momento di crisi economica come quella attuale continuare ad accordare tali privilegi appare immorale, oltre che iniquo, nei confronti dei milioni di agricoltori italiani che con sacrificio lavorano la terra e contribuiscono a produrre una parte considerevole del PIL nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare gli accordi internazionali di cui in premessa al fine di revocare agli enti e agli ordini interessati da tali accordi l'immunità tributaria loro accordata ed in particolare ad assoggettarli al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli di loro proprietà e colmare il «buco statistico» provvedendo celermente ad un censimento sul territorio nazionale delle proprietà terriere riconducibili agli organismi extraterritoriali.
9/2915/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Massimiliano Bernini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ratifica di accordo

imposta locale

accordo bilaterale