Legislatura: 17Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Primo firmatario: DALLAI LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/03/2015 ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 18/03/2015
PARERE GOVERNO IL 18/03/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015
CONCLUSO IL 18/03/2015
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto – legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU» interviene sui criteri di esenzione dell'imposta municipale unica sui terreni agricoli, allargando la platea dei beneficiari e prorogando ulteriormente al 10 febbraio 2015 il termine per il versamento dell'imposta dovuta per il 2014;
su sollecitazione di numerosi parlamentari anche con atti di indirizzo e di controllo, delle associazioni di categoria interessate e dell'Ancil, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 185 del 2014 per prorogare il termine di versamento dell'IMU;
numerosi atti parlamentari hanno sollecitato, oltre che una proroga del pagamento, anche una revisione dei criteri di esenzione, l'eliminazione dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di esenzione e la valutazione della natura socio economica e della redditività dei terreni;
il valore domenicale del terreno agricolo rappresenta inevitabilmente un parametro significativo per promuovere una reale perequazione fiscale rispetto alla redditività dei terreni;
la legge n. 201 del 2011, all'articolo 13, comma 5, dispone che il valore catastale dei terreni agricoli si ottenga rivalutando del 25 per cento il reddito dominicale del terreno, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, (moltiplicandolo successivamente per parametri che variano a seconda della natura professionale del contribuente);
sussiste quindi la necessità di definire nuovi parametri per la definizione dell'IMU agricola che perseguano la coerenza della misura dell'imposta con la capacità contributiva dei medesimi terreni,
impegna il Governo
ad attuare, con un successivo provvedimento, una revisione dei criteri di esenzione dall'IMU che si adatti alla reale situazione dei terreni, ed in particolare alla redditività agricola aumentando, nello specifico, la percentuale di reddito domenicale vigente (di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011) e prevedendo congiuntamente una diminuzione compensativa degli altri parametri che concorrono alla definizione dell'imposta, tenendo conto della condizioni socio – economiche ed agrarie, delle caratteristiche orografiche del suolo e del rischio idrogeologico dei territori soggetti all'imposta.
9/2915/17. Dallai, Carrescia, Borghi, Gadda, Mazzoli, Mariani, Cenni, Manfredi, Terrosi, De Menech.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):terreno agricolo
imposta locale
ripartizione delle imposte