ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02894/082

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: BONAFEDE ALFONSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 26/02/2015
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 26/02/2015
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 26/02/2015
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 26/02/2015
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/02/2015


Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/02/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 26/02/2015

PARERE GOVERNO IL 26/02/2015

RESPINTO IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02894/082
presentato da
BONAFEDE Alfonso
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   La Camera,
   premesso che:
    rilevato che l'articolo 2, comma 6, stabilisce, da un lato, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, e, dall'altro, che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
    ritenuto che la disposizione di cui sopra, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione, in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge,

impegna il Governo

alla luce del dibattito parlamentare che ha messo in evidenza la natura ridondante della prescrizione normativa esposta in premessa, in quanto ripetitiva di un concetto giuridico consolidato secondo il quale colui che agisce in conformità della legge non è perseguibile penalmente, a monitorare nel più breve tempo possibile, le opportune iniziative normative volte all'abrogazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, almeno per quanto attiene la responsabilità penale ivi citata.
9/2894/82Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

diritto alla salute