Legislatura: 17Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/02/2015 DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 26/02/2015
PARERE GOVERNO IL 26/02/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/02/2015
CONCLUSO IL 26/02/2015
La Camera,
premesso che:
il decreto n. 1/2015 considera che la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute e prevede altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica, nonché di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica;
l'articolo 2, comma 6, stabilisce, da un lato, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, e, dall'altro, che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
la disposizione di cui sopra, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe essere intesa nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione, in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ogni più opportuno provvedimento, anche normativo, volto ad assicurare che l'esenzione dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, prevista dall'articolo 2, comma 6 operi solamente laddove le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 abbiano conseguito puntualmente e rigorosamente gli obbiettivi complessivamente prefissati dal Piano stesso in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro riferendo alle Commissioni parlamentari competenti con cadenza semestrale.
9/2894/79. Turco.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):protezione del consumatore
diritto alla salute
protezione dell'ambiente