ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02894/078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/02/2015


Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/02/2015
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/02/2015
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 26/02/2015

PARERE GOVERNO IL 26/02/2015

DISCUSSIONE IL 26/02/2015

RESPINTO IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02894/078
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in titolo definisce e disciplina la procedura per l'attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, e relativo alle misure e tutela ambientale e sanitaria;
    il comma 6 del medesimo articolo dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo piano, nei termini indicati dai commi 4 e 5, esclude, con riferimento alla valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, sia la responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A. sia la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;
    in sostanza, si prevede espressamente una presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati,
   considerato che:
    il decreto in esame, lungi dal modificare le leggi penali in materia e dal limitare la responsabilità predetta, giunge ad introdurre una specifica clausola di non punibilità, travalicando l'imprescindibile limite dell'equo contemperamento degli interessi per indicare soggetti legibus soluti in ambiti non chiaramente tipizzati;
    la giurisprudenza costituzionale ha precisato, con le Sentenze n. 148 del 1983 e n. 123 del 1972 che, dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discende la necessità di assicurare, «in linea di massima, pari trattamento dei funzionari e dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti», fermo restando che il principio così stabilito non vieta che il legislatore ordinario, modificando le leggi penali vigenti in materia, detti «regole particolari, che in deroga alle regole comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilità»;
    con riferimento alla previsione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, la stessa parrebbe pertanto volta a prevedere – secondo una prima possibile lettura della medesima – una speciale causa di esclusione delle punibilità fondata sulla definizione legislativa del piano ambientale quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro»;
    con specifico riferimento a tale modalità di intervento del legislatore, la Corte costituzionale, con Sentenza n. 148 del 1983, ha evidenziato che nel «...caso delle cause di non punibilità, stabilite in vista dell'esercizio di determinate funzioni... norme siffatte abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali...» pur non essendo «indispensabile – ad avviso della Corte – che il fondamento consista in una previsione esplicita. All'opposto, il legislatore ordinario può bene operare in tal senso al di là delle ipotesi espressamente previste dalle fonti sopraordinate, purché le scriminanti così stabilite siano il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco;
    peraltro, nessuna esclusione è disposta dal citato comma 6 per le condotte omissive o dolose, nonché per l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, derivandone una disparità di trattamento, sul piano penale, che non trova fondamento logico;
    la riduzione dell'ambito di responsabilità penale sopra richiamata si inserisce in un contesto in cui l'ammissione dell'azienda all'amministrazione straordinaria – in virtù della normativa speciale introdotta con decretazione d'urgenza – sta già producendo effetti negativi sulle pretese risarcitorie delle parti civili che si ritengono lese, le quali dovranno procedere nei confronti dei singoli oppure fare istanza al Tribunale fallimentare di Milano che sovrintende alla procedure dell'amministrazione straordinaria,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di:
    con riferimento al primo periodo del comma 6 dell'articolo 2, valutare l'opportunità di esplicitare, in successivi provvedimenti, che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale sostituisce esclusivamente il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 e che conseguentemente, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente, rimane ferma la necessità dell'accertamento in concreto dei requisiti di cui alle successive lettere b), c) e d);
    con riferimento al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, valutare l'opportunità, ai fini di un più prudente bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti da considerare, di escludere dall'ambito di applicazione della disposizione richiamata le condotte dolose.
9/2894/78Chimienti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

costituzione

funzionario