ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02894/064

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
BIANCHI STELLA PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
COMINELLI MIRIAM PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
COVELLO STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
MARRONI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015


Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/02/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/02/2015

ACCOLTO IL 26/02/2015

PARERE GOVERNO IL 26/02/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02894/064
presentato da
BRAGA Chiara
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   La Camera,
   premesso che:
    i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 prescrivono che le attività di gestione dei rifiuti e le attività produttive di cui al decreto in esame si svolgano nel pieno rispetto dei principi della direttiva 2008/98/CE e, in particolare, nel rispetto della gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero;
    al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, il comma 2-ter dispone il recupero dei residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto, costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse, classificati con il codice europeo dei rifiuti (CER) 100201, 100202 o 100903 (rifiuti speciali non pericolosi);
    a tal fine tali residui possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10) se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998;
   considerato che:
    il medesimo comma dispone che, in alternativa alla procedura semplificata di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, trovi applicazione, se più favorevole, il Regolamento (CE) n. 1907/2006, cosiddetto Regolamento Reach,

impegna il Governo:

   al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali nel rispetto dei principi definiti dalla direttiva comunitaria 98/2008/CE, ad adottare, compatibilmente con il quadro normativo nazionale ed europeo vigente, norme di attuazione del citato comma 2-ter per autorizzare il recupero delle scorie da acciaieria classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, prodotte dall'impianto ILVA di Taranto e dagli altri impianti soggetti alla normativa AIA di cui al Titolo Terzo-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5), ovvero per riempimenti e recuperi ambientali (R10), a condizione che le concentrazioni limite del parametro PH delle suddette scorie, di cui alle norme UNI 10802 e al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 non superino una oscillazione di sicurezza ambientale e sanitaria del 10 per cento;
   a prevedere – con le medesime norme di attuazione – che il processo di riutilizzo, riciclaggio e recupero delle scorie da acciaieria sia sottoposto al test di cessione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.
9/2894/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Braga, Bratti, Mariani, Stella Bianchi, Cominelli, Carrescia, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riciclaggio dei rifiuti

protezione dell'ambiente

deposito dei rifiuti