Legislatura: 17Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/02/2015 DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
NON ACCOLTO IL 26/02/2015
PARERE GOVERNO IL 26/02/2015
RESPINTO IL 26/02/2015
CONCLUSO IL 26/02/2015
La Camera,
premesso che:
il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge in esame, riguardo alla valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, esclude la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;
tuttavia, il decreto in esame, lungi dal modificare le leggi penali in materia e dal limitare la responsabilità predetta, giunge ad introdurre una specifica clausola di non punibilità, travalicando l'imprescindibile limite dell'equo contemperamento degli interessi per indicare soggetti legibus soluti in ambiti non chiaramente tipizzati;
la disposizione in esame vincola il giudice ad una valutazione conforme rispetto alle disposizioni del Piano di cui al decreto in oggetto, con esclusione della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati in relazione alle medesime;
detta esclusione appare del tutto irragionevole e incoerente con l'impianto normativo, in quanto nessuna esclusione è disposta per le condotte omissive o dolose, nonché per Illusione fraudolenta dei modelli organizzativi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, derivandone una disparità di trattamento, sul piano penale, che non trova fondamento logico. Ciò anche in considerazione del fatto che l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa in capo al commissario straordinario e ai non meglio precisati «soggetti da questo funzionalmente delegati» non sembra applicarsi ad altri ulteriori soggetti, eventualmente coinvolti nella attuazione al piano ambientale, con la conseguenza di rendere doppiamente incerto l'ambito applicativo della clausola in oggetto;
inoltre, la limitazione di responsabilità penale di cui si tratta si inserisce in un contesto in cui l'ammissione dell'azienda all'amministrazione straordinaria – in virtù della normativa speciale introdotta con decretazione d'urgenza – sta già producendo effetti negativi sulle pretese risarcitorie delle parti civili che si ritengono lese, le quali dovranno procedere nei confronti dei singoli oppure fare istanza al Tribunale fallimentare di Milano che sovrintende alla procedure dell'amministrazione straordinaria;
la progressiva limitazione degli spazi di tutela delle parti offese e dei creditori, la riduzione degli ambiti di responsabilità degli amministratori, pur in presenza di procedimenti penali, l'analisi dei precedenti decreti che si sono succeduti per il caso ILVA di Taranto ed il quadro normativo sopra descritto, imporrebbero una netta ed urgente inversione di tendenza, anzitutto con l'abbandono dei modelli di esenzione da responsabilità per comportamenti futuri che si configura come licenza di impunità,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di considerare l'opportunità di modificare la disposizione nella parte in cui si prevede che le condotte poste in essere in attuazione dei Piano non possano dare luogo a fattispecie di responsabilità penale o amministrativa sia del commissario straordinario che dei soggetti da questo funzionalmente delegati, limitando la disposizione solo agli atti già compiuti e ai casi di colpa non grave.
9/2894/46. Agostinelli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):azione dinanzi a giurisdizione penale
protezione dell'ambiente
giudice