Legislatura: 17Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Primo firmatario: GRANDE MARTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/11/2014 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 05/11/2014
PARERE GOVERNO IL 05/11/2014
RESPINTO IL 05/11/2014
CONCLUSO IL 05/11/2014
La Camera,
premesso che:
il Capo II del decreto contiene misure per la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati all'articolo 6 individua norme per la Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
il Capo III del decreto contiene ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio e l'articolo 12 introduce norme per la «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile»;
entrambe le misure dedicate alla revisione del diritto matrimoniale in tema di separazione e di divorzio incidono esclusivamente sulla procedura, e non sui termini, degiurisdizionalizzando il procedimento e riducendo, di fatto, le tutele per la parte più debole e le garanzie di equità in capo agli accordi stabiliti, derivanti dal vaglio giudiziario degli stessi;
nella seduta 236 del 29 maggio 2014, la Camera ha approvato a larga maggioranza il testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, teso a ridurre i tempi necessari per poter richiedere la presentazione dell'istanza di divorzio, da tre anni ad un anno in caso di separazione giudiziale, da tra anni a sei mesi in caso di separazione consensuale;
il decreto in esame, come detto, non contempla alcuna riduzione dei termini temporali per addivenire allo scioglimento del matrimonio – cosa peraltro fortemente caldeggiata dall'opinione pubblica – erodendo altresì significativamente le garanzie poste dall'ordinamento a tutela dell'equità delle decisioni assunte nei confronti della parte più debole in sede procedimentale in tema di separazione, divorzio e modifiche successive delle stesse decisioni,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la richiesta congiunta dei coniugi innanzi all'ufficiale di stato civile sia consentita ai soli fini di formalizzare un accordo in tema di separazione personale consensuale e non di divorzio, ciò al fine di garantire che le decisioni in capo allo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché le modifiche delle condizioni collegate, siano comunque sottoposte ad un vaglio del giudice.
9/2681/77. Grande.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):divorzio
separazione legale
negoziato internazionale