Legislatura: 17Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Primo firmatario: BONAFEDE ALFONSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/11/2014 Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) INTERVENTO PARLAMENTARE 05/11/2014 Resoconto BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE
NON ACCOLTO IL 05/11/2014
PARERE GOVERNO IL 05/11/2014
DISCUSSIONE IL 05/11/2014
RESPINTO IL 05/11/2014
CONCLUSO IL 05/11/2014
La Camera,
premesso che:
il Capo II del decreto contiene misure per la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati all'articolo 6 individua norme per la Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
il Capo III del decreto contiene ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio e l'articolo 12 introduce norme per la «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile»;
entrambe le misure dedicate alla revisione del diritto matrimoniale in tema di separazione e di divorzio incidono esclusivamente sulla procedura, e non sui termini, degiurisdizionalizzando il procedimento e riducendo, di fatto, le tutele per la parte più debole e le garanzie di equità in capo agli accordi stabiliti, derivanti dal vaglio giudiziario degli stessi;
nella seduta 236 del 29 maggio 2014, la Camera ha approvato a larga maggioranza il testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, teso a ridurre i tempi necessari per poter richiedere la presentazione dell'istanza di divorzio, da tre anni ad un anno in caso di separazione giudiziale, da tra anni a sei mesi in caso di separazione consensuale;
il decreto in esame, come detto, non contempla alcuna riduzione dei termini temporali per addivenire allo scioglimento del matrimonio – cosa peraltro fortemente caldeggiata dall'opinione pubblica – erodendo altresì significativamente le garanzie poste dall'ordinamento a tutela dell'equità delle decisioni assunte nei confronti della parte più debole in sede procedimentale in tema di separazione, divorzio e modifiche successive delle stesse decisioni nei confronti della parte più debole,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che nella convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, in assenza di figli, l'omologazione dell'accordo raggiunto sia pronunziata in camera di consiglio a seguito di controllo formale nel caso in cui le condizioni siano state concordate con l'assistenza di un avvocato per parte e di controllo sostanziale nel caso in cui le condizioni siano state concordate con l'assistenza di un unico avvocato per entrambe le parti, ovvero in caso di assistenza tecnica.
9/2681/76. Bonafede.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):divorzio
separazione legale
negoziato internazionale