ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/065

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

RESPINTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/065
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione e deflazione del processo civile;
    le esigenze ora segnalate non appaiono soddisfatte dalla decretazione emergenziale che è scandita da tempistiche ben diverse da quelle pocanzi delineate tal che molti dei rimedi previsti dal provvedimento in esame per l'assorbimento dell'arretrato giudiziario, la deflazione del contenzioso giudiziario e l'accelerazione dei procedimenti si rivelano, a ben guardare, inefficaci rispetto alle finalità previste;
    anche ove siano state inserite iniziative in qualche modo meritevoli di attenzione, le stesse sono state trattate dal provvedimento in esame in maniera lacunosa e insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli scopi prefissati ovvero tentando di farlo incidendo pesantemente sui diritti dei cittadini anziché sul potenziamento dell'efficienza della giustizia togata;
    la disciplina del capo IV: «altre misure per la funzionalità del processo di cognizione» non affronta per nulla l'istituto della consulenza tecnica d'ufficio che ha spesso mostrato, nella pratica, le proprie carenze e debolezze,

impegna il Governo

ad integrare gli articoli 193 e 195 del codice di procedura civile con previsioni normative che assicurino maggiore velocizzazione nell'espletamento delle operazioni peritali con la previsione, in particolare, che i termini fissati dal giudice per il completamento delle operazioni possono essere prorogati, per una sola volta, su istanza del consulente o delle parti motivata da comprovate e gravi esigenze.
9/2681/65D'Incà.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

arretrato giudiziario

diritto dell'individuo

procedura civile