ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 05/11/2014

NON ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

RESPINTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/021
presentato da
PINI Gianluca
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dai precedenti Governi con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace –, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;
    i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo, correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, ed in particolare a prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi il cui circondario, nell'assetto ante soppressione, corrispondesse ad un territorio che, in relazione ai parametri medi nazionali, per ampiezza di superficie, orografia, situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata di alta intensità, renda a seguito della loro soppressione eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni insediate, o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata ed altresì prevedere, il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi ove il loro accorpamento, sia in relazione all'importanza degli investimenti recenti per l'allestimento/ristrutturazione delle sedi abbandonate, sia alle spese sostenute e sostenende per la ricezione delle strutture accorpate, sia alla dislocazione delle strutture carcerarie insediate od insediande rispetto le sedi giudiziarie di riferimento, determini eccessivi aggravi di spesa per la finanza pubblica, anche locale.
9/2681/21Gianluca Pini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso alla giustizia

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