ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: INVERNIZZI CRISTIAN
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 05/11/2014

ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/018
presentato da
INVERNIZZI Cristian
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dai precedenti Governi con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace –, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;
    i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate;
    la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro Paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale «ripescate», nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del Sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al Nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio,

impegna il Governo

a valutare la necessità, dopo un congruo periodo di monitoraggio dei profili attuativi delle disposizioni in materia di geografia giudiziaria, di adottare puntuali modifiche delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 155 e 156 del 2012, che implementino l'efficienza della riforma.
9/2681/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Invernizzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro la criminalita'

impresa in difficolta'

magistrato non professionale