ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/134

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: DAMBRUOSO STEFANO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 05/11/2014
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 05/11/2014

ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

DISCUSSIONE IL 05/11/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/134
presentato da
DAMBRUOSO Stefano
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» introduce «Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato» fissando in trenta giorni il loro periodo di ferie che decorrono dal 1o al 31 agosto di ogni anno;
    questa norma ha la finalità di equiparare il trattamento feriale di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato a quello di tutti gli altri dipendenti della Pubblica Amministrazione, ma per far questo deve tener conto dell'effettiva compatibilità del nuovo periodo feriale con i termini perentori di fissazione delle udienze e di deposito delle sentenze previsti dal nostro ordinamento. In particolare, le misure organizzative di cui al comma 4 del citato articolo 16 devono essere tali da assicurare il godimento effettivo dei periodi feriali riconosciuti e a tal fine sarebbe necessario sospendere i termini per il deposito dei provvedimenti – escludendo dal conteggio i sabati e le domeniche – e prevedere che i 10 giorni precedenti e successivi all'inizio e alla fine del periodo feriale sono destinati esclusivamente al deposito di comparse difensive e provvedimenti giurisdizionali, ferma restando la fissazione di udienze per le attività previste dagli articoli 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a precisare la portata e l'esatta interpretazione dell'articolo 16 del decreto-legge in esame, per garantire anche ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato l'effettivo godimento dei periodi feriali riconosciuti per legge.
9/2681/134. (Testo modificato nel corso della seduta) Dambruoso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

revisione della legge

ferie