ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/106

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 05/11/2014

NON ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

RESPINTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/106
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19, come modificato nel testo approvato dal Senato della Repubblica, disciplina al comma 1, lettera d-ter), le modalità di iscrizione del pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, senza tuttavia specificare in quale tipo di registro sia necessario effettuare la trascrizione dell'atto di pignoramento, ma riferendosi, genericamente, ai «pubblici registri»;
    la nozione di «pubblici registri» risulta eccessivamente generica e si correrebbe il rischio di considerare correttamente registrati atti di pignoramento presso l'archivio nazionale dei veicoli o, addirittura, presso gli archivi delle auto storiche, che non posseggono le caratteristiche di conoscibilità e certezza del diritto garantiti dal Pubblico registro automobilistico, l'unico, infatti, sottoposto alla vigilanza dei Ministero della giustizia;
    attualmente, infatti, l'unica trascrizione valida per legge è quella effettuata presso il PRA,

impegna il Governo

a porre in essere qualsiasi tipo di attività per chiarire che la trascrizione nei pubblici registri alla quale si riferisce la norma in esame è soltanto quella effettuata presso il Pubblico registro automobilistico.
9/2681/106Prodani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza e sorveglianza

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