ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/100

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 05/11/2014

NON ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

RESPINTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/100
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione del processo civile;
    non è pensabile approcciare la riforma dell'intero sistema giudiziario civilistico senza passare attraverso l'introduzione di nuovi istituti, la riscrittura di numerose disposizioni, con conseguente necessità di un'attenta opera di coordinamento normativo. Il buon senso e il corretto approccio metodologico, avrebbe richiesto, pertanto, un iter legislativo che desse la possibilità di tener conto delle numerosissime esigenze, tendenze, esperienze che costituiscono il prezioso apporto che ogni categoria interessata, sia operatore del diritto che utente del «servizio giustizia», può e deve offrire al legislatore, per la realizzazione di una riforma adeguatamente ponderata e il più possibile condivisa;
    le esigenze ora segnalate non appaiono soddisfatte dalla decretazione emergenziale che è scandita da tempistiche ben diverse da quelle pocanzi delineate tal che molti dei rimedi previsti dal provvedimento in esame per l'assorbimento dell'arretrato giudiziario, la deflazione del contenzioso giudiziario e l'accelerazione dei procedimenti si rivelano, a ben guardare, inefficaci rispetto alle finalità previste; anche ove siano state inserite iniziative in qualche modo meritevoli di attenzione le stesse sono state trattate dal provvedimento in esame in maniera lacunosa e insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli scopi prefissati;
    ad esempio, nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale;
    il giudice, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale;
    «Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso»;
    la su citata previsione, con un emendamento in Senato, è stata allargata (nel testo originario era esclusa) anche alle vertenze in materia di Lavoro;
    in buona sostanza, qualora venga inserita la clausola ad hoc nel ccnl, sarà possibile rimettere a un collegio arbitrale composto da avvocati, la vertenza tra datore e lavoratore;
    tale previsione appare in contrasto con la ravvisata necessità di garantire alle controversie in materia giuslavoristica l'attento vaglio della magistratura civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a garantire la certezza del diritto nel processo del lavoro, attraverso l'adozione di una legislazione più efficace in tema di interposizione di manodopera.
9/2681/100Rizzetto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione arbitrale

arretrato giudiziario

ordine professionale