ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02447/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 251 del 24/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014


Stato iter:
24/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/06/2014
DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/06/2014

PARERE GOVERNO IL 24/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/06/2014

CONCLUSO IL 24/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02447/005
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Martedì 24 giugno 2014, seduta n. 251

   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, è stata modificata la legge 225 del 1992 prevedendo, tra le altre cose, al comma 1-bis dell'articolo 5, che la durata delle dichiarazioni dello stato di emergenza non potesse, di regola, superare i sessanta giorni e stabilendo che uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, potesse essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni;
   in sede di conversione in legge, la previsione normativa relativa al comma 1-bis dell'articolo 5 è stata modificata, stabilendo che la dichiarazione non può, di regola, superare i novanta giorni e che la proroga o il rinnovo della stessa dichiarazione non può durare più di sessanta giorni;
   nello stesso decreto-legge n. 59 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge del 12 luglio 2012, n. 100, venne anche stabilito che le gestioni commissariali, operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 alla data di entrata in vigore di quel decreto, non erano suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
   in relazione a quest'ultimi stati, è stato, altresì, stabilito che per la prosecuzione dei relativi interventi dovesse trovare applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate;
   con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazione dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è stato modificato ulteriormente il comma 1-bis dell'articolo 5 stabilendo che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni, e che è prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni;
   considerato che:
    dal mese di maggio del 2012, le dichiarazioni dello stato di emergenza e in particolare la proroga e il rinnovo delle stesse siano state assoggettate a un regime che delimita e fissa, in modo molto stringente, i tempi e le modalità previsti;
    al termine di questo periodo, le iniziative e gli interventi – presumibilmente ancora necessari per porre fine allo stato di emergenza dichiarato – devono essere affidate e condotte dalle amministrazioni ordinarie, individuate per subentrare al Commissario, in base alle disposizioni contenute nei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 5;
    il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche, dispone – in modo difforme e derogatorio rispetto alle disposizioni richiamate in precedenza – la proroga delle dichiarazioni dello stato di emergenza relative alla Galleria Pavoncelli e ai sistemi di collettamento e depurazione degli impianti di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce regi Lagni e Cuma;
   considerato infine che:
    la regola generale introdotta, per legge, viene aggirata e superata con atti normativi di pari efficacia (decreti-legge poi convertiti in legge dal Parlamento come quello in discussione oggi), con i quali gli stati di emergenza o meglio l'efficacia delle disposizioni urgenti dettate con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri vengono prorogati ben oltre il limite stabilito dall'articolo 5 comma 1-bis della legge 225 del 1992;

impegna il Governo

   a far sì che l'eventuale rimodulazione temporale delle dichiarazioni di stato di emergenza ovvero delle situazioni di criticità rispetto alle quali sono state dettate, con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, disposizioni urgenti, avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 225 del 1992;
   a disporre la chiusura degli stati di emergenza e dei correlati regimi commissariali, e ad annullare gli effetti delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri – adottate in relazione a specifiche situazioni di criticità – con le modalità previste dall'articolo 5 commi 4-ter e 4-quater, attraverso apposite Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione che contengano;
    a) forme di controllo rispetto all'adeguatezza, all'efficienza e all'efficacia dell'azione posta in essere dall'amministrazione subentrante, da modulare tenendo conto dei pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute derivanti dal mancato superamento delle situazioni di emergenza e di criticità;
    b) forme di controllo rispetto alle procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi che l'amministrazione subentrante adotterà allo scopo di portare avanti e realizzare le attività e gli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza;
    c) la definizione di un apposito sistema di sorveglianza ambientale e sanitaria delle aree rispetto alle quali si possono manifestare gli impatti e gli effetti connessi agli stati di emergenza e alle situazioni di criticità dichiarati.
9/2447/5Terzoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Zolezzi, Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0059

EUROVOC :

stato d'emergenza