ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/093

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: INCERTI ANTONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014


Stato iter:
17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2014
MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/06/2014

PARERE GOVERNO IL 17/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014

CONCLUSO IL 17/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02433/093
presentato da
INCERTI Antonella
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate al Senato della Repubblica ed in fase di approvazione da parte della Camera dei deputati, sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
    tale nuova formulazione del suddetto comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici sancisce che «I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.»;
    tale previsione si differenzia considerevolmente da quella previgente, in quanto:
     a) risulta determinare l'obbligo di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante le particolari modalità a tutti i comuni non capoluogo di provincia (precedentemente riferito solo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
     b) pur ampliando il novero dei soggetti ai quali i comuni possono fare riferimento per i loro processi di acquisizione di lavori, servizi e forniture, non replica la previsione derogatoria, che consentiva alle amministrazioni comunali di minori dimensioni di procedere comunque in modo autonomo all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta o, mediante cottimo fiduciario, quando di valore inferiore a 40.000 euro, sulla base di quanto previsto dal secondo periodo del comma 8 e dal secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
    la mancata previsione della deroga applicativa della disposizione data nel comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici sulla base della nuova formulazione dettata dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto in esame, inerente la possibilità per i singoli comuni di procedere autonomamente ad acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta o con cottimo fiduciario entro i 40.000 euro in base a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 8 e dal secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006, comporta per le amministrazioni comunali l'obbligo di acquisire lavori, beni o servizi mediante l'organismo individuato come gestore dei processi di acquisto (Unione di Comuni, centrale di committenza, stazione unica appaltante provinciale o ufficio comune organizzato con altra amministrazione comunale) riguarda anche acquisizioni di modesto o di modestissimo importo, che:
     a) non sarebbero possibili sino alla scelta di uno dei modelli di gestione degli appalti (con conseguente blocco e relativa incidenza sull'ordinaria amministrazione o su interventi urgenti, in una fase dell'anno molto delicata);
     b) non gestite autonomamente dai singoli comuni non capoluogo, porterebbero a maggiori costi amministrativi e ad allungamento delle tempistiche;
    tale situazione avrebbe, inevitabilmente, incidenza anche sulle dinamiche di mercato delle piccole e medie imprese locali;
    la nuova formulazione del comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardando i comuni non capoluogo, comprende significative realtà collocate su tutto il territorio nazionale, con popolazione spesso superiore a comuni capoluoghi di provincia (es. Giugliano di Campania, Portici, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Rivoli, Cerignola, San Dona di Piave, ecc.), che ancor più delle realtà di minori dimensioni rischierebbero un pericoloso blocco temporaneo dei loro processi di acquisizione di lavori, servizi e forniture funzionali all'ordinaria amministrazione e alla migliore erogazione dei servizi e delle funzioni in carico sino al momento della definizione del modello di gestione degli appalti (mediante ricorso a centrale di committenza, stazione unica appaltante o accordo con altri comuni),

impegna il Governo

a chiarire, in via interpretativa, che i singoli comuni non capoluogo di provincia possono continuare ad acquisire autonomamente lavori, servizi e forniture nei casi previsti secondo periodo del comma 8 e dal secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006, entro la soglia (attualmente di 40.000 euro) nelle stesse disposizioni individuata.
9/2433/93Incerti, Fabbri, Petitti, De Maria.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0163

EUROVOC :

beni e servizi

comune

amministrazione locale

contratto

spese di funzionamento