ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: VITELLI PAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/06/2014


Stato iter:
17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2014
MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/06/2014

PARERE GOVERNO IL 17/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014

CONCLUSO IL 17/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02433/043
presentato da
VITELLI Paolo
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12-bis del decreto-legge in esame proroga al 15 settembre di ciascun anno il versamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014;
    il comma 251 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 494 del 1993, ha ridefinito le modalità di determinazione dei canoni demaniali marittimi, prevedendo una classificazione delle aree sottoposte, in base agli articoli 36 e 37 del codice della navigazione, al pagamento dei canoni di concessione (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei) in due aree: A (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica) e B (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica);
    il successivo comma 252, sostitutivo del comma 3 del citato articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, ha invece previsto che le misure dei canoni demaniali marittimi, come ridefinite dal comma 251, si applichino anche, a decorrere dal 1o gennaio 2007, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;
    i commi 251 e 252 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 hanno generato il proliferare di un notevole contenzioso che va via via evolvendosi in senso favorevole ai concessionari;
    già nel 2012 la VI sezione del Consiglio di Stato (ord. n. 2810/1012) aveva rimesso le norme al vaglio della Corte Costituzionale avendo rilevato che un'applicazione generalizzata della norma contrastava con i principi di cui agli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 42 (libertà d'iniziativa economica) della Costituzione, in quanto venivano gravati della stessa misura di canone gli imprenditori che avevano realizzato strutture portuali con investimenti milionari, e quelli che invece avevano rilevato in concessione una struttura portuale già realizzata e di proprietà statale. La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 128/2014 ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse fornito elementi sufficienti per decidere;
    oltre al profilo di incostituzionalità, va sottolineato che il concessionario che realizza una struttura portuale, resta proprietario delle opere fino a quando le stesse, alla scadenza della concessione, divengono di proprietà statale (articolo 49 cod. nav.). Ne consegue che, in base ai princìpi del nostro ordinamento, lo Stato non può pretendere canoni per beni che non gli appartengono (pertinenze, opere di facile e difficile rimozione), ma il canone andrà commisurato ai beni che originariamente ha dato in concessione;
    va peraltro considerato che i concessionari che hanno realizzato strutture portuali, essendo proprietari delle stesse, pagano l'ICI e pertanto il simultaneo pagamento di ICI e canone su un determinato immobile appare incompatibile dal momento che l'ICI inerisce alla proprietà, mentre il canone alla concessione e quindi un soggetto non può essere contemporaneamente proprietario e inquilino di un bene immobile;
    tale questione è stata oggetto di riflessione da parte della VI sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 626/2013) che ha individuato nella acquisizione dei beni da parte dello Stato il momento di discrimine per l'applicazione dei canoni di cui alla legge finanziaria 2007;
    la Magistratura amministrativa ha anche evidenziato profili di disparità di trattamento della norma che, applicata indiscriminatamente a tutti i concessionari, onererebbe dello stesso canone sia i soggetti che hanno realizzato la struttura con investimenti milionari, sia i soggetti che rilevano dallo Stato in concessione una struttura realizzata da altri;
    al fine di eliminare disparità di trattamento e soprattutto per deflazionare il contenzioso in atto, appare opportuno emanare una norma interpretativa che espliciti che i nuovi canoni debbano trovare applicazione anche ai rapporti in corso, ma solo a quelli nei quali la struttura portuale data in concessione appartenga già allo Stato e non sia stata realizzata dal concessionario, e quindi che sino alla data di scadenza della concessione il concessionario debba corrispondere il canone originariamente pattuito, con le relative maggiorazioni pattuite, e che alla scadenza della concessione lo Stato, divenuto proprietario della struttura, possa concederla ai nuovi canoni, spettando quindi all'imprenditore valutare se risulti conveniente accedere all'operazione o rifiutarla;
    inoltre, l'applicazione delle nuove misure dei canoni demaniali anche ai concessionari che hanno realizzato la struttura, comporterebbe uno squilibrio del sinallagma contrattuale e dell'originario piano economico e finanziario, confezionato in modo che potessero, per la durata della concessione, ammortizzare gli investimenti, pagare il canone originariamente pattuito e realizzare un giusto guadagno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una norma interpretativa, anche alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale i nuovi canoni siano applicabili anche ai rapporti in corso, con la precisazione che siano dovuti per quei rapporti in corso nei quali lo Stato sia divenuto proprietario delle strutture.
9/2433/43Vitelli, Sottanelli.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2006 0296

EUROVOC :

terreno demaniale

acque territoriali

imposta locale

investimento

imbarcazione da diporto