Legislatura: 17Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Primo firmatario: DE MARIA ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014 PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/06/2014 MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 17/06/2014
PARERE GOVERNO IL 17/06/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014
CONCLUSO IL 17/06/2014
La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 9 del decreto in esame, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate al Senato della Repubblica ed in fase di approvazione da parte della Camera dei deputati sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
tale nuova formulazione del suddetto comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici sancisce che «I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.»;
tale previsione include tra i possibili modelli adottabili dai Comuni non capoluogo per la gestione degli appalti anche «accordi consortili» con altri Comuni;
l'espressione «accordi consortili» può ingenerare problemi applicativi e confliggenza con il divieto di costituzione di consorzi di funzioni, risultando invece evidentemente riferita a modelli di relazione strutturata tra gli enti, riconducibili alla convenzione per la gestione associata prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
impegna il Governo
a chiarire, in via interpretativa, che gli «accordi consortili» per mezzo dei quali i singoli Comuni non capoluogo di provincia possono acquisire lavori, servizi e forniture di beni sono realizzabili con convenzioni per la gestione associata prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9/2433/101. De Maria, Fabbri, Petitti.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2000 0267
EUROVOC :beni e servizi
comune
contratto