ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: DE MARIA ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014


Stato iter:
17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2014
MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/06/2014

PARERE GOVERNO IL 17/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014

CONCLUSO IL 17/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02433/101
presentato da
DE MARIA Andrea
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 9 del decreto in esame, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate al Senato della Repubblica ed in fase di approvazione da parte della Camera dei deputati sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    tale nuova formulazione del suddetto comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici sancisce che «I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.»;
    tale previsione include tra i possibili modelli adottabili dai Comuni non capoluogo per la gestione degli appalti anche «accordi consortili» con altri Comuni;
    l'espressione «accordi consortili» può ingenerare problemi applicativi e confliggenza con il divieto di costituzione di consorzi di funzioni, risultando invece evidentemente riferita a modelli di relazione strutturata tra gli enti, riconducibili alla convenzione per la gestione associata prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

impegna il Governo

a chiarire, in via interpretativa, che gli «accordi consortili» per mezzo dei quali i singoli Comuni non capoluogo di provincia possono acquisire lavori, servizi e forniture di beni sono realizzabili con convenzioni per la gestione associata prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9/2433/101De Maria, Fabbri, Petitti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2000 0267

EUROVOC :

beni e servizi

comune

contratto