ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02373/071

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 232 del 20/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: PILOZZI NAZZARENO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 20/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAN ALESSANDRO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014
NARDI MARTINA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014
PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014


Stato iter:
20/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/05/2014
NENCINI RICCARDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 20/05/2014

PARERE GOVERNO IL 20/05/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/05/2014

CONCLUSO IL 20/05/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02373/071
presentato da
PILOZZI Nazzareno
testo di
Martedì 20 maggio 2014, seduta n. 232

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 69 del 2013, che ha integrato il disposto della lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 (T.U. edilizia), ha ricompreso tra gli interventi di nuova costruzione (con quello che ne segue in termini di permesso a costruire e titoli abilitativi) i manufatti leggeri, anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) anche nel caso in cui siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
    l'articolo 10-ter del provvedimento in esame, ha ora modificato la suddetta disposizione andando in direzione diametralmente opposta. Con questa modifica introdotta ora si esclude dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti citati che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
    la formulazione, peraltro poco chiara della norma, presenta maglie troppo larghe e, pertanto, potrebbe favorire comportamenti opportunistici. In pratica questa modifica ora esclude detti manufatti tra gli interventi di nuova costruzione anche se hanno finalità non temporanee;
    detta previsione contrasta con quanto indicato dalia giurisprudenza amministrativa, che, come riporta il dossier del Servizio Studi della Camera, ha sottolineato come «la precarietà va esclusa tutte le volte in cui il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nei tempo. In questo caso, infatti, esso produce una trasformazione urbanistica perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio ...»;
    inoltre l'articolo 10-ter in esame, sembra andare in contrasto anche con la sentenza n. 278 del 2010 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3. comma 9, della legge 99 del 2009 che considerava irrilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici «le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali». Secondo la Corte, l'intervento del legislatore statale presentava carattere di norma di dettaglio, in quanto avente ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti, con ciò oltrepassando i confini delle competenze che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, spettano al legislatore statale in materia di governo del territorio,

impegna il Governo:

   a chiarire la portata della modifica introdotta con il suddetto articolo 10-ter, e ad intervenire legislativamente al fine di garantire che detta modifica non si traduca in nuovi interventi urbanisticamente rilevanti e comunque in contrasto con la necessità di una maggiore salvaguardia e tutela del nostro territorio;
   ad evitare scelte normative fatte di continue piccole modifiche e singoli interventi di semplificazione e «deregulation» in ambiti sensibili e importanti quali quello urbanistico e ambientale, e che finiscono per produrre normative di settore disorganiche, non coordinate, e dannose per una politica sostenibile di governo del territorio.
9/2373/71Pilozzi, Zan, Nardi, Pellegrino, Zaratti, Piazzoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura turistica

licenza edilizia

politica del governo