Legislatura: 17Seduta di annuncio: 232 del 20/05/2014
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 BIANCHI STELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 COMINELLI MIRIAM PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 DECARO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MARRONI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 20/05/2014 NENCINI RICCARDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 20/05/2014
PARERE GOVERNO IL 20/05/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/05/2014
CONCLUSO IL 20/05/2014
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (di seguito decreto) come modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito legge di stabilità 2014) ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari;
per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 10, è stato riformulato l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) al fine di prevedere due aliquote per la tassazione degli atti, nella misura rispettivamente del 9 e del 2 per cento;
con l'articolo 1, comma 609, della legge di stabilità 2014 è stato, inoltre, nuovamente modificato l'articolo 1 della Tariffa, con l'introduzione di una nuova aliquota di imposta, del 12 per cento, prevista in presenza di determinate condizioni, per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze;
in definitiva, pertanto, per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari sono state previste dal legislatore tre sole aliquote d'imposta; l'imposta proporzionale risultante dall'applicazione di dette aliquote, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto non può comunque essere inferiore a 1.000 euro;
per effetto della riformulazione dell'articolo 1 della Tariffa, sono state abrogate le previsioni normative recate dalla medesima disposizione e dalle relative note, che prevedevano, fino al 31 dicembre 2013, diverse aliquote dell'imposta di registro ovvero, in taluni casi, la tassazione in misura fissa;
il comma 3 dell'articolo 10 del decreto, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, prevede, inoltre, in virtù del cosiddetto «principio di assorbimento», l'esenzione dall'imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali degli atti assoggettati all'imposta di registro di cui all'articolo 1 della Tariffa e degli atti e delle formalità «direttamente conseguenti», posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare, nonché l'assoggettamento di detti atti e formalità a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro;
l'articolo 10, comma 4, come modificato dalla legge di stabilità 2014 ha previsto, inoltre, la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, che riguardino gli atti assoggettati all'imposta in esame, ad eccezione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
in particolare l'articolo 10 del decreto ha stabilito, al comma 4, che «In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali»;
la dizione utilizzata è ampia, tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR;
pertanto, a partire dal 1o gennaio 2014, non trovano più applicazione quelle previsioni normative che stabiliscono misure agevolate dell'imposta di registro intese quali riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall'imposta, per «agli atti di cui ai commi 1 e 2» del citato articolo 10; tali trasferimenti scontano, dunque, l'imposta di registro nella misura proporzionale ordinaria del 9, del 2 o del 12 per cento;
tra le previsioni normative che recavano agevolazioni fiscali da ritenere non più applicabili per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili, posti in essere a titolo oneroso, a partire dal 1o gennaio 2014 rientrano anche le agevolazioni per i piani di insediamento produttivo e per l'edilizia economico popolare (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601);
tale previsione stabilisce che per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate ad insediamenti produttivi, per gli atti di concessione del diritto di superficie sulle stesse aree, per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi, nonché per gli atti e i contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'imposta di registro si applica in misura fissa. Non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale;
dal 1o gennaio 2014, tali previsioni agevolative non trovano applicazione in relazione agli atti riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (cosiddetto TUR) ne consegue che sia gli atti espropriativi per pubblica utilità dei comuni sia quelli degli enti di edilizia residenziale pubblica si trovano a dover sostenere una imposizione tributaria molto più onerosa che va a detrimento delle risorse pubbliche da destinare agli interventi per far fronte all'emergenza abitativa,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di introdurre modifiche normative che consentano ai comuni e agli enti di edilizia residenziale pubblica di beneficiare di nuovo delle agevolazioni per i Piani di insediamento produttivo e per l'edilizia economico-popolare soppresse dalla legge di Stabilità 2014.
9/2373/63. Carrescia, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):imposta di registro
esenzione fiscale
imposta