Legislatura: 17Seduta di annuncio: 232 del 20/05/2014
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 20/05/2014 NENCINI RICCARDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 20/05/2014
PARERE GOVERNO IL 20/05/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/05/2014
CONCLUSO IL 20/05/2014
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante: «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», è stato convertito in legge lo scorso 28 ottobre 2013;
L'Art. 6 «Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare» prevede:
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»,
impegna il Governo
a verificare e promuovere l'effettivo utilizzo della Convenzione stipulata in data 20 novembre 2013 tra Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e Prestiti per l'utilizzo del fondo «Plafond Casa 2014» costituito da 2 miliardi di euro per la concessione di mutui a tassi agevolati e provvedere a rimuovere gli impedimenti, per lo più dovuti agli istituti bancari, che attualmente ne precludono una reale efficacia.
9/2373/41. Chimienti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):banca
rendimento energetico
utilizzazione degli aiuti